Sentenza del 25/06/2015 n. 5809 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Pagamento a Comune diverso dal creditore - Estinzione obbligazione tributaria - Esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il pagamento dell’ICI effettuato a un Comune diverso da quello competente dovesse comunque estinguere l’obbligazione tributaria, presumibilmente in ragione dell’obbligo, previsto dalla normativa successiva, per il Comune che ha ricevuto indebitamente le somme di riversarle al Comune creditore. La controversia riguardava però un pagamento riferito all’anno d’imposta 2008, anteriore all’entrata in vigore della disciplina invocata.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata esclusa. Il pagamento effettuato a un Comune diverso da quello titolare del credito non ha estinto l’obbligazione tributaria, poiché l’art. 1, comma 722, della legge n. 147/2013 è applicabile soltanto a decorrere dall’anno d’imposta 2012 e non può operare retroattivamente per una fattispecie del 2008. Il contribuente resta quindi tenuto al pagamento nei confronti del Comune effettivamente creditore, ferma la possibilità di chiedere il recupero delle somme versate al Comune errato secondo le regole applicabili.
Norme richiamate
Art. 1, comma 722, legge n. 147/2013
a decorrere dall’anno d’imposta 2012
La norma impone al Comune che abbia ricevuto un pagamento indebito di attivare le procedure per riversare le somme al Comune titolare del credito, ma la sua applicazione è limitata temporalmente alle annualità dal 2012 in poi e non si estende ai pagamenti relativi al 2008.
Massime di principio
- Il pagamento di un tributo deve essere effettuato all’ente effettivamente titolare del credito; il versamento a un ente diverso, in assenza di una specifica disciplina applicabile, non estingue automaticamente l’obbligazione tributaria.
- Le norme che prevedono il riversamento d’ufficio delle somme tra enti locali operano nei limiti temporali stabiliti dal legislatore e non possono essere applicate retroattivamente.
- In caso di pagamento a un Comune errato, il contribuente può dover pagare nuovamente il Comune creditore e, separatamente, chiedere il rimborso o il riversamento delle somme al Comune che le ha incassate.
- Per valutare l’efficacia liberatoria di un pagamento tributario occorre verificare sia l’identità dell’ente creditore sia la disciplina vigente nell’anno d’imposta interessato.
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