Circolare numero 126 del 3-7-2000
L'assegno nucleo familiare spetta ai lavoratori in part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle ventiquattro ore settimanali anche per determinate giornate di assenza dal lavoro purché le assenze stesse si verifichino nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i lavoratori a tempo parziale con meno di 24 ore settimanali, l’assegno per il nucleo familiare può spettare anche per le giornate di assenza dal lavoro dovute a ferie, malattia, maternità o infortunio, se tali assenze ricadono nel periodo contrattualmente previsto di lavoro e sono retribuite o indennizzate. Viene quindi estesa ai part-time la disciplina generale del Testo Unico Assegni Familiari, in assenza di incompatibilità con la norma speciale. Resta invece esclusa la corresponsione per i lavoratori in part-time verticale nelle giornate di pausa lavorativa previste dal contratto.
Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori part-time in caso di ferie, malattia e altre assenze indennizzate
Assegno per il nucleo familiare nei rapporti di lavoro part-time
La circolare interviene per chiarire il regime dell’assegno per il nucleo familiare nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, con particolare riguardo alle giornate di assenza dal lavoro per cause tutelate come ferie, malattia, maternità e infortunio. Il documento precisa l’estensione della disciplina generale dei trattamenti di famiglia anche al part-time, nei limiti indicati e senza contrasto con la normativa speciale.
Quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza è l’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Tale disposizione, nel disciplinare l’erogazione dell’assegno nucleo familiare ai lavoratori a tempo parziale, stabilisce che, quando non siano state svolte almeno 24 ore di lavoro nella settimana, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
La circolare richiama anche gli artt. da 13 a 17 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, Testo Unico Assegni Familiari, che per i lavoratori a tempo pieno prevedono la corresponsione dei trattamenti di famiglia in specifici casi di assenza dal lavoro.
Applicabilità della disciplina generale ai part-time
Viene chiarito che le disposizioni del Testo Unico possono essere applicate anche ai lavoratori a tempo parziale, poiché non si ravvisa alcuna incompatibilità tra la norma speciale dell’art. 5 del D.L. n. 726/1984 e la disciplina generale posta a tutela di particolari cause giustificative della mancata prestazione lavorativa.
In sostanza, il mancato svolgimento della prestazione non esclude automaticamente il diritto all’assegno quando l’assenza sia disciplinata come giustificata e indennizzata secondo le regole del Testo Unico.
Ambito di riconoscimento per il part-time orizzontale
La precisazione operativa riguarda i lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiore a 24. Per tali lavoratori l’assegno per il nucleo familiare spetta anche nelle giornate di assenza dal lavoro dovuta a:
- ferie;
- malattia;
- maternità;
- infortunio sul lavoro.
L’erogazione è ammessa alle condizioni previste dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del DPR n. 797/1955.
Condizioni applicative
La spettanza dell’assegno è subordinata a due presupposti espressamente indicati:
- l’assenza dal lavoro deve essersi verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- la giornata di assenza deve risultare retribuita o indennizzata.
La circolare quindi non estende il beneficio a qualunque assenza, ma solo a quelle che ricadono nel periodo di lavoro previsto dal contratto e che siano assistite da retribuzione o indennità.
Esclusione del part-time verticale
Resta invece esclusa la possibilità di riconoscere l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori in part-time verticale per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa. In tali casi, la pausa non viene considerata idonea a far sorgere il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Integrazione di precedenti istruzioni
Le precisazioni contenute nel documento integrano quanto già disposto con circolare n. 110 del 17 aprile 1992, paragrafo 19, lettera g), coordinando le istruzioni precedenti con il chiarimento interpretativo sull’applicazione ai lavoratori part-time.
Punti principali
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama l’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che per i lavoratori a tempo parziale con meno di 24 ore settimanali prevede tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Vengono inoltre richiamati gli artt. da 13 a 17 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che disciplinano la corresponsione dei trattamenti di famiglia in casi di assenza dal lavoro.
Estensione ai lavoratori part-time orizzontale
Si chiarisce che le disposizioni del Testo Unico Assegni Familiari possono applicarsi anche ai lavoratori a tempo parziale, poiché non vi è incompatibilità tra la norma speciale del D.L. n. 726/1984 e la disciplina generale dei trattamenti di famiglia. In particolare, l’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori in part-time orizzontale con prestazioni settimanali inferiori a 24 ore anche per le giornate di assenza dovute a ferie, malattia, maternità e infortunio sul lavoro, alle condizioni previste dagli artt. 13-17 del DPR n. 797/1955.
Condizioni per la spettanza
La spettanza dell’assegno è subordinata a due condizioni: l’assenza deve verificarsi nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa e la giornata di assenza deve essere retribuita o comunque indennizzata. La circolare precisa che l’applicazione riguarda le ipotesi in cui l’assenza sia giustificata da ferie, malattia, maternità o infortunio sul lavoro.
Esclusione per il part-time verticale
Resta esclusa la possibilità di riconoscere l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori in part-time verticale per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa. In tale ipotesi, quindi, non opera l’estensione chiarita dalla circolare.
Integrazione alla circolare n. 110 del 17 aprile 1992
Le precisazioni fornite costituiscono integrazione delle disposizioni già emanate con circolare n. 110 del 17 aprile 1992, paragrafo 19, lettera g).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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