Sentenza n. 15769/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avverso e per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 29.09.2023 notificato il 05.12.2023 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione – 3^ Sezione, con il quale l'infermità “esiti di impianto triplice bypass aorto-coronarico in portatore di angina da sforzo in attuale discreto compenso clinico” sofferta dall’odierno ricorrente è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio; e “L'istanza presentata in data 28.08.2019, con la quale l'interessato ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità: “esiti di impianto triplice bypass aorto-coronarico in portatore di angina da sforzo in attuale discreto compenso clinico”, è respinta per mancanza dei presupposti di Legge (infermità NON dipendente da causa di servizio, istanza di dipendenza intempestiva)”. • di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/3/2024: avverso e per l'annullamento 1. del decreto n. -OMISSIS- del 29.09.2023 notificato il 05.12.2023 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione – 3^ Sezione, già impugnato con il ricorso introduttivo; 2. del decreto n. -OMISSIS-del 05.02.2024 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione – 3^ Sezione, trasmesso per pec in data 06.02.2024 alla sola scrivente difesa e non notificato al diretto interessato, con il quale è stato disposto l'annullamento parziale in autotutela del decreto n. -OMISSIS- del 29.09.2023 limitatamente all'art. 2, recante la declaratoria dell'intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità: “esiti di impianto triplice bypass aorto-coronaico in portatore di angina da sforzo in attuale discreto compenso clinico” sofferta dall’odierno ricorrente, da intendersi tempestiva stante la presentazione dell'istanza identificata nella data del 04.06.2019 (data della segnatura di protocollo della lettera di trasmissione) in luogo della data del 28.08.2019 giusta l'istanza inviata dal Comando Aeronautica Militare Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare con prot. n. -OMISSIS- in data 22.09.2023, per la parte in cui “Restano ferme tutte le altre condizioni, contenute nel Decreto n. -OMISSIS- del 29.09.2023”; 3. di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia cardiaca e l’equo indennizzo, nonché successivo decreto di annullamento parziale in autotutela limitato alla dichiarazione di intempestività della domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 29 settembre 2023, notificato il 5 dicembre 2023, con cui il Ministero della Difesa aveva escluso la dipendenza da causa di servizio degli esiti di impianto di triplice bypass aorto-coronarico e respinto la domanda di equo indennizzo, ritenendola anche intempestiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa interpretazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001 ed errore nella valutazione degli atti quanto alla tempestività della domanda. Con il secondo ha contestato il diniego di riconoscimento della causa di servizio, lamentando violazione del d.P.R. 461/2001, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento, illogicità e erronea valutazione dei fatti; ha sostenuto che le condizioni di servizio, compreso lo stress lavorativo e gli eventi verificatisi durante una missione in Libia nel 2019, fossero causalmente rilevanti per la patologia, chiedendo il riconoscimento della dipendenza e l’ascrizione alla prima categoria della tabella A, anziché all’ottava. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 5 febbraio 2024, che aveva annullato in autotutela la sola statuizione di intempestività, lasciando ferme le altre determinazioni. Ha inoltre prodotto una relazione medico-legale di parte a sostegno del nesso eziologico e della diversa classificazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti e il riconoscimento dell’equo indennizzo e dei benefici economici connessi. Ha infine chiesto il rinvio dell’udienza in attesa della definizione del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: l’esigenza di attendere la definizione del giudizio davanti alla Corte dei conti non integra una situazione eccezionale incidente sui termini a difesa e non determina un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo del ricorso introduttivo sulla tempestività, poiché il decreto del 5 febbraio 2024 ha annullato in autotutela la relativa statuizione. Ha respinto le restanti censure, esaminate congiuntamente: il parere del Comitato di verifica esponeva le ragioni del giudizio negativo, riferendole sia alla natura multifattoriale della patologia e alla presenza di ipercolesterolemia e familiarità, sia alle mansioni svolte, per le quali non risultavano situazioni straordinarie di disagio o surmenage psicofisico. La motivazione è stata ritenuta sufficiente e coerente e non sono emersi manifesta illogicità, travisamento o omissioni rilevanti. Le allegazioni generiche sulla gravosità del servizio e la consulenza medico-legale di parte non hanno dimostrato fatti di servizio puntuali, eccezionali e gravosi per intensità e durata, idonei a costituire concausa efficiente e determinante; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella degli organi competenti né superare il loro giudizio sulla base di conclusioni sanitarie difformi prodotte dalla parte. Le censure sulla categoria tabellare sono state assorbite perché presupponevano il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ricorso e motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte improcedibili e in parte respinti. Spese liquidate in euro 3.305,00, con compensazione della metà e condanna del ricorrente alla rifusione della restante metà, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
Il rinvio dell’udienza non è nella disponibilità delle parti ed è ammesso, fuori dai casi tassativi di diritto al rinvio, solo in presenza di situazioni eccezionali e gravi ragioni che incidano sulle esigenze fondamentali di difesa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione perché, tra l’altro: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura contro la dichiarazione di intempestività quando l’amministrazione abbia successivamente annullato in autotutela proprio tale statuizione, facendo venir meno l’utilità della decisione su quel motivo.
art. 2 d.P.R. 461/2001
Muovendo dalla ricostruzione della nozione di causalità suscettibile di rilievo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, è stato affermato che “… nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare”.
La dipendenza da causa di servizio richiede una concausa efficiente e determinante riconducibile a fatti o eventi eccedenti le condizioni ordinarie di lavoro; disagi e stress ordinari non sono sufficienti. Il giudizio sulla causalità compete agli organi tecnici previsti dalla disciplina, mentre la classificazione tabellare diviene rilevante, ai fini dell’equo indennizzo, una volta riconosciuti i presupposti della dipendenza.
Massime di principio
- La sopravvenuta rimozione in autotutela di una specifica ragione ostativa rende improcedibile per carenza di interesse il motivo diretto a contestarla, anche se restano efficaci altre autonome ragioni poste a fondamento del diniego.
- Il giudizio del Comitato di verifica sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
- Chi chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve allegare e dimostrare condizioni di servizio anomale rispetto allo svolgimento ordinario, indicando fatti o episodi specifici, gravosi per intensità e durata, idonei a contribuire in modo efficiente e preponderante all’insorgenza della patologia; disagi, fatiche e stress ordinari non bastano.
- Una consulenza medico-legale di parte con conclusioni difformi non è, da sola, sufficiente a invalidare il giudizio degli organi amministrativi competenti sul nesso causale; occorrono elementi che evidenzino vizi logici o metodologici, travisamenti o omissioni rilevanti.
- La richiesta di rinvio dell’udienza non attribuisce alla parte un diritto al differimento: fuori dai casi tassativi, occorrono situazioni eccezionali e gravi ragioni incidenti sulle fondamentali esigenze di difesa; la pendenza di un distinto giudizio non giustifica di per sé il rinvio o la sospensione in assenza di pregiudizialità.
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