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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12481/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che, annullando parzialmente il provvedimento del G.I.P., aveva escluso l'applicazione dell'art. 416bis (comma 1) rispetto a determinate contestazioni ma aveva comunque confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Spampinato per il reato di tentata estorsione aggravata (capo n.1). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: chiedeva la riqualificazione dei fatti da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo l'insussistenza dei gravi indizi in ordine al reato estorsivo e lamentando violazioni degli artt. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p. e dell'art. 273 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato ed inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come tentata estorsione: le condotte intimidatorie erano rivolte non al presunto debitore (Baglio Corrado) ma a un terzo (la sorella Baglio Maria Luisa, titolare della farmacia), e la richiesta di denaro (70.000 euro) non risultava giustificata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui minacce o violenze rivolte a terzi estranei al rapporto obbligatorio convertono una pretesa in estorsione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 416bis, comma 1 c.p.

    L'ordinanza del Tribunale della Libertà aveva escluso l'applicazione della norma (collegata all'associazione di tipo mafioso) in relazione ad alcune contestazioni; la Cassazione non ha ritenuto tale esclusione sufficiente a rivedere la qualificazione del reato di estorsione contestato, non essendovi elementi che giustifichino l'applicazione del 416bis al caso concreto.

  • art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il ricorso del ricorrente era basato su tali doglianze, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse corretta e priva di vizi tali da giustificare cassazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nel tentativo di censurare la decisione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi, ossia non sussisteva la violazione procedurale o di legge evocata.

  • art. 629 c.p. (estorsione) e art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    La pronuncia ribadisce la distinzione tra i due reati: quando minacce o violenze sono rivolte a terzi estranei al rapporto obbligatorio, o sono poste in essere da soggetti diversi rispetto al creditore originario, l'atteggiamento assume connotazione estorsiva e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 (Rv. 272017 - 01)

    Precedente di merito giurisprudenziale citato dalla Corte che afferma come la trasformazione di una pretesa di adempimento in estorsione avvenga quando la condotta intimidatoria coinvolge terzi estranei al rapporto obbligatorio o si svolge con modalità violente e difformi rispetto alla pretesa originaria.

  • Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (dep. 23/10/2020) (Rv. 280027 - 02)

    Le Sezioni Unite hanno ribadito la regola interpretativa sulla differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, sottolineando che intimidazioni e violenze rivolte a terzi qualificano la condotta come estorsiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, ad una somma a titolo di ammenda processuale quando il ricorso è manifestamente infondato; adottato nel caso in esame con commisurazione dell'ammenda in euro 3.000,00.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma di carattere amministrativo/procedurale per adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Le minacce o condotte violente rivolte a persone terze rispetto al presunto rapporto obbligatorio (es. familiari o gestori/proprietari diversi dal debitore) possono trasformare una pretesa di adempimento in estorsione.
  • La diversità dei soggetti che pongono in essere le intimidazioni rispetto a chi originariamente avanza la pretesa è rilevante per la riqualificazione in estorsione.
  • La richiesta di denaro, se priva di qualsiasi giustificazione e accompagnata da intimidazioni a terzi, rafforza la qualificazione estorsiva anche in sede di valutazione dei gravi indizi preliminari.
  • Per sostenere la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario dimostrare la diretta correlazione tra la pretesa e il soggetto creditore e l'assenza di condotte intimidatorie verso terzi estranei.
  • In sede di legittimità i vizi di motivazione o di diritto devono essere effettivamente sussistenti e non meramente prospettati: ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e ammende.
  • In casi simili valutare sempre: (i) chi è il soggetto che avanza la pretesa, (ii) chi subisce le minacce, (iii) i mezzi intimidatori utilizzati e (iv) l'eventuale giustificazione del credito richiesto.

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