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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7276/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., nonostante il Tribunale avesse riconosciuto la lieve entità del fatto e nonostante la dichiarazione che il coltello era utilizzato per lavoro; 2) violazione del diritto di difesa per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, il quale era impegnato in udienza avanti alla Suprema Corte (fissazione comunicata tempestivamente) e aveva documentato l'impossibilità di trovare un sostituto; 3) mancata valutazione delle attenuanti generiche e vizio nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (legittimo impedimento del difensore). Ha rilevato la tempestività della richiesta di rinvio, l'adeguata motivazione sulle ragioni per cui il difensore doveva partecipare all'udienza in Cassazione e l'indisponibilità dei colleghi contattati come sostituti. Il Tribunale non aveva svolto il necessario bilanciamento tra interesse difensivo e interesse pubblico e non aveva motivato adeguatamente il rigetto. Per il rigetto illegittimo è stata dichiarata la nullità dell'udienza dibattimentale celebrata in assenza del difensore legittimamente impedito e di tutte le attività successive. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    norma che sanziona il porto di armi o strumenti atti a offendere

    La norma è stata applicata quale titolo di reato contestato (porto del coltello a serramanico). Il Tribunale aveva ritenuto integrato il reato per il porto ingiustificato dello strumento

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    La Corte osserva che il riconoscimento della lieve entità non sostituisce la motivazione specifica richiesta per l'applicazione dell'art. 131-bis; l'omessa motivazione su tale punto è motivo di censura (parzialmente segnalandone la carenza, seppur il decidere finale sia stato assorbito dal vizio procedurale)

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    criteri di impugnazione per cassazione (error in procedendo e mancanza/manifesta illogicità della motivazione)

    La Corte ricorda che, quando si deduce un error in procedendo (lett. c), può esaminare direttamente gli atti processuali; invece il riferimento alla motivazione (lett. e) limita l'accesso all'esame dei fatti. Qui la doglianza per error in procedendo ha consentito l'esame degli atti

  • art. 102 c.p.p.

    nomina del difensore e possibilità di sostituzione

    La Corte richiama l'obbligo per il difensore di rappresentare l'impossibilità di nominare un sostituto e che la mancata disponibilità dei colleghi contattati integra prova della impossibilità di nominare sostituto

  • giurisprudenza richiamata

    Sez. U, n. 42792/2001; Sez. 6, n. 20130/2015; Sez. 3, n. 43649/2018

    Principi consolidati: l'impegno professionale del difensore in altro procedimento, debitamente documentato e tempestivamente comunicato, costituisce legittimo impedimento; il giudice deve bilanciare interesse difensivo e interesse pubblico alla immediata celebrazione; la priorità temporale dell'impegno è parametro ma non criterio assoluto

Massime di principio

  • La tempestiva comunicazione e la documentazione dell'impegno professionale del difensore costituiscono presupposto fondamentale per il riconoscimento del legittimo impedimento.
  • Il giudice del merito deve bilanciare l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla rapida celebrazione del processo; la priorità temporale dell'impegno non è vincolante ma è solo un parametro di valutazione.
  • La mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento, se illegittima, determina la nullità dell'udienza tenuta in assenza del difensore legittimamente impedito e di tutte le attività successive, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Il riconoscimento della lieve entità della fattispecie non sostituisce la specifica valutazione richiesta per applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis; il giudice deve motivare espressamente sul suo provvedimento in ordine a tale causa.
  • Il difensore che invoca il legittimo impedimento dovrebbe indicare le ragioni essenziali dell'impegno alternativo, documentare i tentativi di reperire sostituti e comunicare tempestivamente la concomitanza degli impegni.
  • Se una censura procedurale (error in procedendo) è fondata, essa può assorbire e rendere non decisivi gli ulteriori motivi sostanziali, comportando la pronuncia di annullamento con rinvio.
  • Nelle ipotesi di rinvio negato il giudice deve comunque motivare in modo specifico la prevalenza dell'interesse pubblico alla trattazione immediata rispetto all'interesse difensivo, indicando i criteri di bilanciamento adottati.

Testo integrale

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