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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: -della Determinazione n. 113 del 7.3.2024 del Responsabile del settore I Affari Generali del Comune di Gioia Tauro pubblicata il 20.3.2024 di presa d’atto e approvazione della graduatoria di merito con allegato schema di contratto individuale di lavoro relativamente alla procedura comparativa per la copertura tramite progressione di 1 posto dell’Area Istruttori (ex ctg. C) da destinare al Settore VII^ Tributi. -degli atti e verbali della Commissione esaminatrice del Concorso, in particolare del verbale n. 1 del 2.2.2024, del verbale n. 2 del 9.2.2024 e dell’Avviso di Selezione del Comune pubblicato il 13.12.2023 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso - ancorché incognito - al fine della condanna dell’Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria finale impugnata ed adottare tutti i provvedimenti conseguenti, con attribuzione al ricorrente dei maggiori punteggi spettanti, con l’assegnazione allo stesso di punteggio superiore rispetto a quello della candidata dichiarata vincitrice con conseguente suo collocamento al primo posto in graduatoria in sua vece previa decurtazione dei punteggi errati e/o non dovuti, assegnati dalla Commissione alla contro-interessata resistente. Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 22.7.2024: -oltre agli atti gravati dal ricorso principale, della Determina n. 374 del 7.6.2024 del Responsabile del Settore I^ - Affari Generali del Comune di Gioia Tauro con la quale è stata rettificata la Graduatoria relativa alla procedura comparativa per la copertura tramite progressione di 1 posto dell’Area Istruttori (ex ctg. C) da destinare al Settore VII^ Tributi. - ove adottato, del provvedimento di immissione nel posto dell’Area Istruttori della controinteressata. - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali

Giustizia amministrativa202400351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria della procedura comparativa per la progressione a un posto dell’Area Istruttori, successivamente rettificata, nonché gli atti della Commissione esaminatrice e il provvedimento di eventuale immissione della candidata vincitrice

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura comparativa, chiedendo la propria collocazione al primo posto mediante ricalcolo dei punteggi. Ha dedotto, in primo luogo, l’illegittima ammissione della candidata risultata vincitrice, sostenendo che non fosse dipendente di ruolo ma soltanto stabilizzata, che fosse stata assunta a tempo parziale e che non avesse prodotto la scheda di valutazione della performance relativa all’anno 2022. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi, ritenendo penalizzante la valutazione dei propri titoli e ingiustificatamente favorevole quella della controinteressata. Sono stati dedotti violazione della Costituzione, del regolamento comunale e della disciplina della procedura, eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, uguaglianza e par condicio. Con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria rettificata e agli atti conseguenti, ribadendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure sulla procedura e sui punteggi. Nelle more del giudizio, la Giunta comunale aveva impartito l’indirizzo per l’annullamento d’ufficio della procedura e il Responsabile del settore aveva poi adottato la determinazione di annullamento in autotutela. Poiché il ricorrente non aveva impugnato tali atti sopravvenuti, l’eventuale annullamento della graduatoria originaria e di quella rettificata non gli avrebbe procurato alcuna utilità concreta. Il TAR ha ritenuto irrilevante, ai fini della permanenza dell’interesse, la dichiarazione del ricorrente di voler proseguire il giudizio soltanto per ottenere la condanna alle spese. Ha inoltre considerato che il distinto ricorso proposto dalla controinteressata contro gli atti di autotutela era stato definito sfavorevolmente alla medesima, sicché non risultava ipotizzabile la reviviscenza della procedura. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle circostanze della vicenda, dell’esito in rito e della sostanziale acquiescenza del ricorrente agli atti di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento d’ufficio in autotutela

    La procedura comparativa è stata annullata d’ufficio dall’amministrazione in autotutela; tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione richiesta dal ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe processuale della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, interviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non integralmente satisfattivo dell’interesse originario.
  • L’annullamento d’ufficio degli atti impugnati priva il ricorrente dell’interesse alla decisione sul ricorso originario quando il ricorrente non impugni autonomamente l’atto di autotutela e non dimostri una concreta utilità residua derivante dalla pronuncia.
  • La mera prosecuzione del giudizio al solo fine di ottenere la condanna alle spese non mantiene l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, poiché la regolazione delle spese costituisce una conseguenza accessoria del processo e non l’utilità sostanziale tutelabile mediante l’azione impugnatoria.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in relazione all’utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe conseguire dalla decisione, non alla sola astratta possibilità di una pronuncia favorevole.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubbliciAutotutela
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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