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Sentenza

Sentenza n. 877/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 231/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 503/2024 pubblicata il 09.10.2025 e notificata in data 13.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 13.12.2025.

Giustizia amministrativa202600338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate da una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione, non appellata e passata in giudicato. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, che non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'esigibilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro, divenuta irrevocabile, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'amministrazione che non contesti la spettanza né l'esigibilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione quando l'inadempimento del giudicato sussisteva al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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