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Sentenza

Sentenza n. 1642/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere prefettizio negativo sul conseguimento di una nuova patente di guida, comunicato dalla Motorizzazione civile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare patente revocata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cui era stata revocata la patente nel 2015 per essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nel 2022 chiedeva il nulla osta per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo. La Prefettura, richiesta dalla Motorizzazione civile di verificare l’esistenza di cause ostative, esprimeva parere negativo con una nota priva di qualsiasi motivazione ulteriore rispetto all’esito sfavorevole. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, il difetto di motivazione e, con il secondo, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del parere negativo. Il Ministero dell’interno eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestava nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il potere di rilasciare o negare il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente ai sensi dell’art. 120, comma 3, del d.lgs. 285/1992 si eserciti mediante atti autoritativi incidenti su posizioni di interesse legittimo, anche quando il potere abbia natura vincolata. Il giudice applica, in base al principio tempus regit actum, la versione dell’art. 120, comma 3, vigente prima della modifica introdotta dall’art. 8, comma 1, della l. 177/2024, poiché il provvedimento impugnato è anteriore. Nel merito accoglie il primo motivo, rilevando che la Prefettura si è limitata ad affermare l’esito negativo dell’istanza senza indicare le ragioni di fatto o di diritto della decisione. Tale carenza è particolarmente rilevante perché il potere deve essere esercitato attraverso una valutazione concreta della posizione dell’interessato. Il secondo motivo è assorbito. Il parere negativo viene annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni competenti. Le spese sono compensate ed è confermata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992

    La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni

    La disposizione applicabile ratione temporis disciplina il potere di rilasciare o negare il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca; l’esercizio di tale potere incide su una posizione di interesse legittimo ed è sindacabile dal giudice amministrativo.

  • art. 8, comma 1, l. 25 novembre 2024, n. 177

    La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1

    La modifica normativa, entrata in vigore dopo l’adozione del provvedimento impugnato, non è applicabile alla controversia in virtù del principio tempus regit actum.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La controversia relativa al rilascio o al diniego del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca ai sensi dell’art. 120, comma 3, del d.lgs. 285/1992 rientra nella giurisdizione amministrativa, poiché il potere è esercitato mediante atti autoritativi incidenti su interessi legittimi, anche quando la disciplina applicabile presenti profili vincolati.
  • Il provvedimento con cui l’amministrazione nega il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente deve indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’esito negativo; la mera comunicazione del parere sfavorevole non soddisfa l’obbligo di motivazione.
  • Quando il potere amministrativo relativo al conseguimento di una nuova patente richiede una valutazione concreta della posizione dell’interessato, l’amministrazione non può limitarsi a una formula stereotipata, ma deve esplicitare gli elementi valutati e le ragioni della decisione.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, il provvedimento amministrativo è valutato alla luce della disciplina vigente al momento della sua adozione, salvo diversa previsione normativa.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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