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Interpello

Risposta n. 159 del 10/08/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo lIstante, conta la riconducibilite0 sostanziale della spesa al nucleo familiare e alla finalite0 agevolata, non lidentite0 di chi esegue materialmente il pagamento; quindi il rimborso welfare dovrebbe restare non imponibile anche se paga il coniuge.

Rimborso welfare delle spese di istruzione dei familiari anche se pagate dal coniuge del dipendente

Il quesito

Listante chiede se, ai fini dellart. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, possa essere escluso da tassazione il rimborso da parte del datore di lavoro di spese di istruzione sostenute per i familiari ex art. 12 TUIR quando tali spese sono state materialmente pagate dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato, mediante un conto a lui intestato.

Il parere dell’Agenzia

LAgenzia ritiene che il rimborso non concorra al reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento e8 stato effettuato dal coniuge del dipendente, purche9 la documentazione attesti il fruitore del servizio e la coerenza della spesa con le finalite0 dellart. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR. Restano perf2 fermi il divieto di doppio beneficio fiscale sulla stessa spesa e lobbligo di acquisire una dichiarazione sostitutiva che escluda rimborsi gie0 richiesti o richiedibili altrove.

Rimborso welfare delle spese di istruzione pagate dal coniuge

Linterpello riguarda il trattamento fiscale, nellambito del welfare aziendale, delle somme rimborsate dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nellinteresse dei familiari del dipendente. Il tema specifico �e8 se il beneficio possa essere riconosciuto anche quando il pagamento sia stato effettuato non dal dipendente, ma dal coniuge non separato, tramite un conto a lui intestato.

Fattispecie rappresentata

Listante riferisce che alcuni dipendenti, beneficiari di credito welfare maturato anche per annualit�e0 precedenti, intendono chiedere il rimborso di spese di istruzione:

  • regolarmente documentate;
  • riconducibili alle finalit�e0 di cui allart. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR;
  • sostenute per i figli, familiari rilevanti ai sensi dellart. 12 TUIR.

La particolarit�e0 della fattispecie �e8 che le spese sono state pagate dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato, con un conto corrente a lui esclusivamente intestato.

Quesito del contribuente

Listante chiede se, ai fini dellapplicazione dellart. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, possano rientrare tra le somme erogate a titolo di rimborso non imponibile anche quelle relative a spese di istruzione pagate dal coniuge del dipendente titolare del credito welfare.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo listante, la norma agevolativa richiede soltanto che:

  • il benefit sia erogato nellambito del rapporto di lavoro;
  • sia destinato a un familiare fiscalmente rilevante ex art. 12 TUIR;
  • la documentazione sia coerente con la finalit�e0 agevolata.

Listante sostiene che la disposizione non imponga che la spesa sia stata materialmente sostenuta dal dipendente, e che la prassi dellAmministrazione finanziaria si sia concentrata soprattutto sulla riferibilit�e0 della documentazione al lavoratore o al familiare fruitore del servizio. Richiama inoltre analogie con la disciplina delle detrazioni e il principio per cui, in presenza di spese familiari, rileva la riconducibilit�e0 sostanziale dellonere al nucleo familiare e non lidentit�e0 del soggetto che effettua il pagamento.

Listante conclude che, nel welfare aziendale, la non coincidenza tra soggetto che chiede il rimborso e soggetto che paga materialmente �e8 una modalit�e0 ordinaria di gestione delle spese familiari e non dovrebbe incidere sulla non imponibilit�e0 del rimborso, fermo restando che la medesima spesa non pu�f2 essere usata pi�f9 volte per ottenere altri benefici fiscali o rimborsi.

Normativa e prassi richiamate dallAgenzia

LAgenzia richiama innanzitutto lart. 51, comma 1, TUIR, che sancisce il principio di onnicomprensivit�e0 del reddito di lavoro dipendente: costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo le deroghe espressamente previste.

Richiama poi lart. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, secondo cui non concorrono al reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalit�e0 dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari ex art. 12 TUIR, di servizi di educazione e istruzione, anche in et�e0 prescolare, inclusi i servizi integrativi e di mensa, nonch�e9 per ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio.

Sul piano di prassi, vengono richiamate:

  • la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, secondo cui il datore di lavoro pu�f2 erogare i servizi direttamente, tramite terzi o mediante somme di denaro destinate a tali finalit�e0, anche a titolo di rimborso, purch�e9 acquisisca e conservi documentazione coerente con la finalit�e0 del beneficio;
  • la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, secondo cui il rimborso pu�f2 essere escluso da imposizione se la documentazione indica il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia del servizio/prestazione, e ci�f2 vale sia se il documento �e8 intestato al dipendente sia se �e8 intestato al fruitore;
  • la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, che per il diverso regime delle utenze domestiche ha ribadito la necessit�e0 di documentazione idonea e di una dichiarazione sostitutiva per evitare doppi benefici sulle medesime spese.

Parere dellAgenzia delle Entrate

Sulla base della normativa e della prassi richiamate, lAgenzia conclude che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dellart. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nellinteresse dei familiari indicati nellart. 12 TUIR anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.

Il rilievo decisivo non �e8 quindi lidentit�e0 di chi ha eseguito il pagamento, ma la presenza di documentazione che consenta di verificare:

  • il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione;
  • la tipologia della spesa;
  • la coerenza con le finalit�e0 agevolate previste dalla norma.

Limiti e condizioni operative

LAgenzia precisa tuttavia che, per le spese rimborsate, il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto lonere non pu�f2 fruire di altre agevolazioni fiscali. Ci�f2 in applicazione dei principi generali secondo cui deduzioni e detrazioni spettano solo se lonere resta effettivamente a carico di chi lo sostiene.

Ne deriva che la deduzione o detrazione non spetta se la spesa �e8 stata rimborsata e il rimborso non ha concorso al reddito.

Per prevenire duplicazioni del beneficio, il datore di lavoro deve inoltre acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�e0 che attesti che le medesime fatture:

  • non siano state gi�e0 oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso lo stesso datore di lavoro;
  • non siano state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri soggetti;
  • non saranno oggetto di ulteriori richieste di rimborso.

Tutta la documentazione richiamata nella dichiarazione deve essere conservata dal dipendente per eventuali controlli dellAmministrazione finanziaria.

Conclusioni

Linterpello conferma un orientamento favorevole alla non imponibilit�e0 del rimborso welfare delle spese di istruzione anche se pagate dal coniuge del dipendente, purch�e9 la documentazione sia completa e consenta di verificare la coerenza del beneficio con lart. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR. Rimane essenziale evitare ogni doppia fruizione del medesimo onere, sia in sede di welfare sia tramite altre deduzioni o detrazioni fiscali.

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