Sentenza n. 12187/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento A.- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi, relativa al nulla osta P-RM/L/Q/2023/126766 rilasciato in data 25 maggio 2025; B.- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Padilla Esperanza il 18 giugno 2026: ricorso avverso il decreto di rigetto datato 28 aprile 2025, notificato il 23 aprile 2026, con i quale la Prefettura di Roma ha decretato il rigetto della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato in data 25 maggio 2025 e avverso il provvedimento di archiviazione del 22 aprile 2026, notificato unitamente al decreto di rigetto in data 23 aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi; decreto di rigetto del nulla osta al lavoro e dell'autorizzazione all'ingresso, nonché provvedimento di archiviazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di convocare le parti, previo accertamento dei presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di nulla osta al lavoro e dell'autorizzazione all'ingresso, motivato dalla mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa, nonché il provvedimento di archiviazione. Ha dedotto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato l'ingresso regolare in Italia munita di visto rilasciato in forza del nulla osta, la tempestiva comunicazione di primo ingresso con richiesta di appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno, l'instaurazione e l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, la sussistenza degli altri requisiti e la trasmissione della certificazione di idoneità alloggiativa. L'amministrazione ha eccepito l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio, sostenendo che il procedimento era stato definito con i provvedimenti del 28 aprile 2025 e del 22 aprile 2026, notificati il 23 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo contro il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse. Ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'azione contro il silenzio presuppone la perdurante inerzia dell'amministrazione; tale condizione è venuta meno poiché la Prefettura ha adottato e notificato i provvedimenti di rigetto e archiviazione. La controversia si è quindi spostata dalla contestazione dell'inerzia alla domanda di annullamento proposta con motivi aggiunti. Il TAR ha disposto la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario, ha fissato la trattazione dell'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti alla camera di consiglio del 29 settembre 2026 e ha rinviato la regolazione delle spese alla decisione definitiva. Non ha deciso nel merito la legittimità del decreto di rigetto o dell'archiviazione.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio richiede la perdurante inerzia dell'amministrazione sull'istanza del privato; l'adozione del provvedimento determina il venir meno della condizione dell'azione.
art. 117 c.p.a.
Il rito speciale previsto per l'azione contro il silenzio deve essere convertito in rito ordinario quando, a seguito dell'adozione del provvedimento e della proposizione di motivi aggiunti, la controversia prosegue per l'impugnazione dell'atto espresso.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'intestazione della decisione, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone la perdurante inerzia dell'amministrazione sull'istanza del privato; l'adozione e la notificazione di un provvedimento espresso fanno venir meno l'interesse a contestare il silenzio e comportano l'improcedibilità della relativa azione.
- Quando, dopo la proposizione dell'azione avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso e il ricorrente lo impugna con motivi aggiunti, il giudizio deve proseguire sull'atto sopravvenuto mediante conversione dal rito ex art. 117 c.p.a. al rito ordinario.
- La dichiarazione di improcedibilità dell'azione contro il silenzio non comporta la decisione nel merito della legittimità del provvedimento sopravvenuto, la cui impugnazione resta da esaminare nel prosieguo del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →