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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17228/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un professionista, contestando omessa fatturazione o sottofatturazione di prestazioni rese e recuperando maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La pretesa si fondava su documentazione rinvenuta nel corso di un accesso presso lo studio professionale, in particolare un block notes ritenuto contabilità parallela, oltre che su dichiarazioni di terzi. La Commissione di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva annullato l'atto ritenendo illegittimo l'esame dei documenti per mancanza di una valida autorizzazione a superare il segreto professionale e, comunque, insufficiente la sola prova dichiarativa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 103 c.p.p., sostenendo che l'autorizzazione del Procuratore poteva essere preventiva e non successiva all'eccezione di segreto professionale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la documentazione extracontabile costituisse comunque un grave indizio idoneo a sorreggere l'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del controricorrente, ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, in caso di accesso in locali professionali, l'autorizzazione per l'esame di documenti coperti da segreto professionale deve essere adottata dopo che il segreto sia stato effettivamente eccepito e con riferimento specifico ai documenti interessati; una preventiva autorizzazione generica non è sufficiente. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non aveva negato in astratto il valore indiziario della contabilità parallela, ma ne aveva escluso l'utilizzabilità nel caso concreto per illegittimità dell'acquisizione. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; la richiesta di distrazione delle spese è stata ritenuta inammissibile perché formulata dopo la rinuncia al mandato del difensore originario. Non è stata applicata la sanzione del contributo unificato aggiuntivo per l'esenzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 52 D.P.R. n. 633 del 1972

    L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'esame di documenti rispetto ai quali sia eccepito il segreto professionale è necessaria in ogni caso e deve intervenire dopo l'opposizione del segreto, con riferimento specifico ai documenti interessati; non basta un'autorizzazione preventiva e generica.

  • art. 103 c.p.p.

    È richiamato come norma coordinata con l'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma nel caso concreto non impedisce che l'Amministrazione utilizzi, ai fini tributari, l'esame dei documenti solo se sorretto da valida autorizzazione tributaria.

  • art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su elementi extracontabili, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi.

  • art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come base dell'accertamento IVA, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito per difetto di pertinenza rispetto alla decisione di appello.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; il motivo è però dichiarato inammissibile perché non coglie la ragione decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I requisiti del ricorso sono stati ritenuti rispettati, perché l'esposizione dei fatti e dei motivi era sufficiente a consentire la comprensione della vicenda e delle censure proposte.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    La causa di inammissibilità non ricorre quando non vi sia un orientamento di legittimità consolidato contrario alla tesi del ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei due motivi, entrambi formulati come violazione di legge.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura al nuovo difensore del controricorrente, apposta solo in una nota di deposito e non in calce o a margine di atti processuali, è stata ritenuta invalida.

  • art. 85 c.p.c.

    La rinuncia al mandato produce effetti nel rapporto interno dal momento della comunicazione, e il difensore rinunciante resta formalmente rappresentante fino alla sostituzione solo verso l'altra parte; ciò non consente però la richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore non più munito di procura.

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese può essere proposta soltanto dal difensore munito di procura; non è ammissibile dopo l'estinzione del mandato per rinuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stata disposta l'attestazione del contributo unificato aggiuntivo perché l'Agenzia delle Entrate beneficia della prenotazione a debito.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012

    Richiamato come base dell'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento immediato delle imposte e tasse di causa tramite prenotazione a debito.

  • art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato in funzione dell'esenzione dell'amministrazione pubblica dalle spese processuali mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel corso di un accesso presso locali destinati all'esercizio di un'attività professionale, l'esame di documenti per i quali sia stato eccepito il segreto professionale richiede un'autorizzazione specifica dell'autorità giudiziaria, adottata dopo l'opposizione del segreto e riferita ai documenti concretamente interessati.
  • Un'autorizzazione preventiva e generica non soddisfa il requisito posto dalla disciplina dell'accesso quando l'esigenza autorizzativa nasce solo a seguito dell'effettiva eccezione di segreto professionale.
  • La legittimità dell'autorizzazione all'esame di documenti secretati è sindacabile dal giudice tributario in quanto atto interno del procedimento di imposizione, potendo incidere sull'utilizzabilità derivata degli elementi acquisiti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a richiamare principi astratti non contestando la specifica ragione posta a base della decisione.
  • La documentazione extracontabile può in astratto costituire un indizio rilevante ai fini dell'accertamento induttivo, ma tale regola non opera se la documentazione sia stata acquisita o esaminata illegittimamente e quindi sia inutilizzabile a fini fiscali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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