Sentenza n. 455/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sulla domanda di accesso alla documentazione amministrativa presentata al Comune di San Giovanni Rotondo in data 13 ottobre 2025; - del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta al Comune di San Giovanni Rotondo in data 13 ottobre 2025; nonchè per l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai titoli autorizzatori, alle richieste di rinnovo e alle ricevute del CUP relative a cinque postazioni individuate nel territorio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata al Comune il 13 ottobre 2025, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. L'istanza riguardava i titoli autorizzatori rilasciati dal Comune, le eventuali richieste di rinnovo e le ricevute del CUP relative a cinque postazioni precisamente individuate mediante denominazione stradale e coordinate geografiche. L'Amministrazione non ha risposto entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990, determinando il silenzio-rigetto. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dedotto cause di esclusione, limitazione o differimento dell'accesso, né altre ragioni ostative. La ricorrente ha quindi sostenuto la determinazione e specificità dell'istanza e l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto l'istanza sufficientemente determinata, poiché individuava sia la tipologia dei documenti richiesti — titoli autorizzatori, richieste di rinnovo e ricevute del CUP — sia le cinque postazioni cui la richiesta si riferiva, mediante indicazione delle strade e delle coordinate geografiche. La domanda non era pertanto generica o indeterminata. Il giudice ha inoltre rilevato che il Comune non aveva opposto alcuna causa di esclusione o differimento prevista dagli artt. 24 e 25 l. 241/1990, né aveva dedotto altre ragioni ostative. È stato quindi ordinato al Comune di consentire l'accesso e di esibire i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto nel caso concreto in relazione a un'istanza specifica e determinata.
art. 24 l. 241/1990
Prevede le cause di esclusione dal diritto di accesso; nel caso concreto il Comune non ne ha dedotta alcuna.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il mancato riscontro dell'Amministrazione entro trenta giorni comporta la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti nell'ambito del giudizio in materia di accesso.
Massime di principio
- Un'istanza di accesso documentale non è generica o indeterminata quando identifica con sufficiente precisione sia le categorie dei documenti richiesti sia gli specifici beni, luoghi o procedimenti cui essi si riferiscono; l'individuazione può avvenire anche mediante denominazione stradale e coordinate geografiche.
- Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso documentale per il termine previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 determina il silenzio-rigetto, impugnabile con il rito previsto per l'accesso.
- In assenza di una specifica deduzione dell'amministrazione circa cause di esclusione, limitazione o differimento previste dalla legge, e una volta accertata la determinatezza dell'istanza, il giudice può ordinare l'ostensione dei documenti richiesti entro un termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →