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Sentenza

Sentenza n. 2577/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione n. 1/2024, indicata nel testo come adottata il 22 febbraio 2024 e notificata il 26 febbraio 2024; nell’epigrafe è riportata la data del 22 aprile 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza comunale di demolizione. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. In corso di causa, il 27 luglio 2026, hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; la rinuncia non è stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Ha rilevato che la rinuncia era irrituale, perché non notificata alla controparte dieci giorni prima dell’udienza, ma ha ritenuto che potesse essere valutata come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35 e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Visto il disposto dell’art. 84 comma 4 cod. proc. amm., ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la rinuncia irrituale -giacché nella specie è mancata la notifica alla controparte dieci giorni prima dell’udienza- può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione;

    La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale, ma può essere considerata una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e condurre all’improcedibilità.

  • art. 35 c.p.a.

    Visto il disposto dell’art. 84 comma 4 cod. proc. amm., ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la rinuncia irrituale -giacché nella specie è mancata la notifica alla controparte dieci giorni prima dell’udienza- può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione;

    Il ricorso va dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, anche se tale circostanza emerge da una rinuncia irrituale valutabile come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale; può tuttavia essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e determinare l’improcedibilità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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