Cassazione Penale, Sentenza n. 3113/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la carenza e la contraddittorietà della motivazione sul requisito della gravità indiziaria in relazione ai capi contestati (tra cui estorsione, usura, esercizio abusivo di attività finanziaria e aggravante del metodo mafioso), sostenendo che le somministrazioni di denaro erano occasionali e amicali, che non vi furono minacce idonee a integrare estorsione e che l'aggravante mafiosa era infondata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale di Catanzaro sulla gravità indiziaria e sulla credibilità della persona offesa. Ha altresì rettificato un errore di diritto del Tribunale in punto di ricostruzione giuridica (distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni) confermando tuttavia la sussistenza dell'estorsione perché la pretesa non era tutelabile civilisticamente essendo fondata su un'attività illecita di esercizio abusivo del credito. Ha confermato la qualificazione dell'attività come abituale e usuraria e ha ritenuto provata, in base al contenuto delle frasi e al contesto territoriale, la sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul requisito della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che Tribunale e gip abbiano adeguatamente dimostrato la sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento delle doglianze per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto in parte le censure infondate o non consentite in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato per le censure sulla violazione di legge; la Corte ha esaminato le questioni di diritto con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto
art. 619 cod. proc. pen.
Consentita rettifica d'ufficio di un errore di diritto della decisione impugnata senza che ciò comporti l'annullamento, ove la rettifica non modifichi il nucleo fattuale e la decisione finale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
art. 132 d.lgs. 385/1993
Riferimento alla normativa bancaria/finanziaria relativa all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi per qualificare l'attività del ricorrente come abituale e illecita
art. 644 cod. pen.
Norma collegata alla fattispecie usuraia (richiamata nel capo di imputazione); la Corte ha ritenuto credibile la ricostruzione della vittima circa la natura usuraria dell'accordo
art. 629 cod. pen.
Articolo che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha confermato la qualificazione estorsiva della condotta in considerazione delle minacce e del carattere non tutelabile della pretesa creditoria
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante 'metodo mafioso'; la Corte ha ribadito che non è necessaria la prova di un concreto collegamento associativo, ma è sufficiente che la minaccia evochi il vincolo associativo e sia idonea a creare una particolare condizione di assoggettamento nella vittima
Massime di principio
- Il giudice del riesame e il gip possono esprimere motivazioni sintetiche purché logiche e congrue: la Cassazione non annulla per mera concisione se emerge una ricostruzione coerente e non contraddittoria dei fatti
- Il vizio di motivazione contestato in cassazione richiede che si tratti di una manifesta illogicità o di un travisamento dei fatti; prospettare un'interpretazione alternativa dei medesimi elementi non è sufficiente
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni deve fondarsi sulla legittimità della pretesa: se la pretesa è frutto di attività illecita (es. esercizio abusivo di credito) non è tutelabile civilisticamente e la condotta può integrare estorsione
- Per l'aggravante del 'metodo mafioso' non è necessario provare l'effettiva appartenenza del soggetto a un'associazione mafiosa; è sufficiente che la minaccia evochi la forza intimidatrice dell'associazione e sia idonea a creare assoggettamento
- L'esercizio abusivo di attività finanziaria o l'usura possono essere configurati anche con plurime condotte di importo contenuto se ricorrono elementi di sistematicità, stabilità e programmazione degli interessi
- Il sindacato della Corte di Cassazione è in via di principio limitato alla verifica di violazioni di legge e vizî di motivazione evidenti: non è ammessa una rivalutazione sommaria del merito o delle prove
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