Sentenza n. 469/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta del Comune di Carmignano n. 93 del 18 luglio 2024, pubblicata all’Albo pretorio dello stesso Comune per 15 giorni a far tempo dal 14 agosto 2024, avente ad oggetto la “Revisione della pianta organica delle Farmacie a seguito di ridefinizione delle sedi già esistenti”, nella parte in cui ha illegittimamente disposto la riperimetrazione delle sedi farmaceutiche n. 3 e n. 4, ampliando il territorio della Farmacia Comunale Seano Carmignano a danno dell’ambito di pertinenza della Farmacia Martelli s.r.l, “includendo nella zona riferita alla sede n. 4 anche via Spadini, via Quinto Martini e l’istituenda via oggetto di attuale lottizzazione denominata “Il bosco”, secondo la planimetria allegata parte integrante e sostanziale di tale provvedimento, essendo altresì stabilito che “la nuova delimitazione modifica e sostituisce ad ogni ulteriore effetto la precedente zonizzazione territoriale approvata con deliberazione C. C. n. 83/2010”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale di revisione della pianta organica delle farmacie, nella parte relativa alla riperimetrazione delle sedi n. 3 e n. 4 e all’inclusione di alcune vie e dell’area della lottizzazione “Il Bosco” nella sede n. 4
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale deducendo, con due motivi, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 della legge n. 475/1968 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, insufficiente motivazione, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. Secondo la ricorrente, la riperimetrazione sarebbe stata adottata essenzialmente per consentire il trasferimento della Farmacia Comunale Seano nell’area della nuova lottizzazione “Il Bosco”, senza adeguata dimostrazione della maggiore sicurezza idraulica e accessibilità di tale area. Le due aree sarebbero state entrambe classificate con analoga pericolosità idraulica e il Comune non avrebbe valutato la possibilità di trasferire la farmacia comunale in altri punti della sede n. 4 senza sottrarre territorio alla sede n. 3. La ricorrente ha inoltre sostenuto che mancassero mutamenti demografici, urbanizzativi o nuove esigenze assistenziali idonei a giustificare la modifica della perimetrazione, che il parere non favorevole dell’Ordine dei farmacisti fosse stato disatteso senza motivazione specifica e che la deliberazione perseguisse un indebito vantaggio competitivo per la farmacia comunale, in violazione dell’imparzialità e del buon andamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse sollevate dalla controinteressata. Quanto al primo motivo, ha affermato che la pianificazione delle sedi farmaceutiche è attribuita al Comune e, per esso, alla Giunta, la quale dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare popolazione, viabilità, accessibilità, sicurezza, funzionalità dei luoghi, distribuzione territoriale ed esigenze dell’utenza. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità e all’inesatta acquisizione dei presupposti di fatto. La deliberazione aveva richiamato l’evento alluvionale del 2 novembre 2023, la chiusura temporanea della farmacia comunale, la vulnerabilità dell’attuale sede, la maggiore sicurezza idraulica dell’area “Il Bosco”, la migliore viabilità e la disponibilità di parcheggi, oltre al rispetto del numero complessivo delle sedi e della distanza minima di 200 metri. Tali ragioni sono state ritenute coerenti con la finalità di assicurare accessibilità, sicurezza e continuità del servizio, nonché adeguatamente sostenute dalla documentazione prodotta, tra cui il rapporto del Consorzio di Bonifica, la documentazione tecnica sul rischio idraulico e la relazione della Polizia Municipale. Il TAR ha escluso che fosse necessaria una comparazione analitica di tutte le possibili alternative interne alla sede n. 4 o una dimostrazione basata su isocrone e tempi di percorrenza. Ha inoltre ritenuto sufficiente una motivazione sintetica, trattandosi di un atto generale di pianificazione, e ha escluso l’obbligo di confutare analiticamente il parere non favorevole dell’Ordine dei farmacisti, non vincolante. Quanto al secondo motivo, il TAR ha chiarito che la revisione della pianta organica non presuppone necessariamente un mutamento demografico, poiché l’art. 2 della legge n. 475/1968 impone una valutazione complessiva delle condizioni territoriali, logistiche e funzionali che incidono sull’accessibilità e sulla fruibilità del servizio. La sicurezza idraulica, la viabilità, gli spazi di sosta e l’idoneità dei locali costituiscono quindi ragioni legittime per la riperimetrazione, anche in assenza di variazioni della popolazione. L’interesse commerciale della farmacia preesistente deve essere considerato, ma recede quando risulti incompatibile con il prevalente interesse pubblico alla migliore organizzazione e accessibilità del servizio. Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente è stata condannata a pagare euro 3.000,00 di spese al Comune e euro 3.000,00 a Farmacom, oltre oneri di legge e spese; nulla spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 1 l. 475/1968
Una farmacia ogni 3.300 abitanti, con apertura di una ulteriore sede quando l’eccedenza supera il 50% del parametro; distanza minima di 200 metri fra gli esercizi.
Il parametro demografico e la distanza minima costituiscono criteri legali da rispettare nella pianificazione e nella localizzazione delle sedi farmaceutiche.
art. 2 l. 475/1968
Il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio e una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.
La disposizione attribuisce al Comune la competenza pianificatoria e richiede una valutazione complessiva di accessibilità, sicurezza, distribuzione territoriale e bisogni dell’utenza; il dato demografico non è l’unico criterio rilevante. I pareri dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine dei farmacisti sono acquisiti ma non vincolanti.
art. 11 d.l. 1/2012, convertito nella l. 27/2012
Ha rafforzato la finalità di capillarità e accessibilità del servizio farmaceutico e confermato la competenza comunale nella pianificazione delle zone farmaceutiche.
art. 13 l. 241/1990
Le disposizioni sulla partecipazione procedimentale non si applicano alle attività amministrative dirette all’emanazione di atti di pianificazione; per tali atti non è quindi necessaria una confutazione analitica delle osservazioni spontanee dei privati.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione per gli atti generali di pianificazione può essere assolto mediante l’esplicitazione sintetica dei criteri e delle ragioni funzionali della scelta, senza una comparazione capillare di tutte le alternative.
art. 13 d.P.R. 1275/1971
Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
Il trasferimento deve rispettare sia la distanza minima sia l’esigenza sostanziale di soddisfare la popolazione dell’area.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento orientano l’esercizio della discrezionalità comunale, ma non impediscono una riperimetrazione che incida sull’interesse commerciale di una farmacia privata quando essa sia giustificata dal prevalente interesse pubblico alla migliore fruizione del servizio.
Massime di principio
- La pianificazione e la revisione delle zone farmaceutiche spettano al Comune, per il tramite della Giunta, il quale esercita un’ampia discrezionalità nel bilanciare popolazione, accessibilità, viabilità, sicurezza, funzionalità dei luoghi, distribuzione territoriale ed esigenze attuali o potenziali dell’utenza.
- La modifica della perimetrazione di una sede farmaceutica non richiede necessariamente un mutamento demografico: il Comune può intervenire anche sulla base di esigenze territoriali, logistiche e funzionali, quali la maggiore sicurezza idraulica, la migliore accessibilità viaria, la disponibilità di parcheggi e l’idoneità dei locali, purché la scelta sia coerente con l’equa distribuzione e la fruibilità del servizio.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte comunali di localizzazione e riperimetrazione delle sedi farmaceutiche è limitato alla manifesta illogicità, al travisamento o all’inesatta acquisizione dei presupposti di fatto, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa di opportunità e merito.
- Per un atto generale di pianificazione delle sedi farmaceutiche è sufficiente una motivazione sintetica che espliciti i criteri e le ragioni funzionali della scelta; non è necessaria una comparazione analitica di tutte le alternative interne alla zona né una confutazione puntuale delle osservazioni dei privati o dei pareri non vincolanti.
- L’interesse commerciale della farmacia già insediata deve essere considerato nell’istruttoria e nella ponderazione, ma recede quando la riperimetrazione sia sorretta da un prevalente interesse pubblico alla sicurezza, accessibilità, continuità ed equa distribuzione del servizio farmaceutico.
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