Sentenza del 22/02/2017 n. 1572 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Professionista - Redditi lavoro - Presunzione - Bonifici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 ai movimenti bancari, in particolare a bonifici e assegni provenienti da un conto corrente intestato a un familiare o cointestato con il professionista. L'Amministrazione ha considerato tali movimentazioni come ricavi del professionista, mentre il contribuente ha sostenuto che la mera provenienza dei bonifici o degli assegni da un conto familiare non fosse sufficiente a imputargli fiscalmente le somme. Per superare la presunzione legale, il contribuente avrebbe dovuto fornire una spiegazione concreta, analitica e adeguatamente documentata della natura non reddituale delle movimentazioni.
La decisione
La presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973 è stata ritenuta applicabile anche ai versamenti o prelievi collegati a conti intestati a familiari o cointestati con il professionista. La semplice produzione della documentazione bancaria, come copie di bonifici o assegni provenienti da un conto cointestato con il genitore, non è stata considerata sufficiente a dimostrare che le somme non costituissero compensi o ricavi professionali. Il contribuente avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi probatori e una motivazione puntuale per vincere la presunzione.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. 600/1973
prevede una presunzione tale per cui i versamenti o i prelievi operati sul conto corrente del professionista si considerano automaticamente ricavi
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di presumere che le movimentazioni bancarie del professionista siano riferibili all'attività professionale e costituiscano ricavi, salvo che il contribuente dimostri analiticamente la loro diversa natura. La documentazione bancaria isolata non è sufficiente: occorre una giustificazione specifica, coerente e supportata da elementi probatori.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie riconducibili, anche indirettamente, a un professionista possono essere imputate al suo reddito in presenza della presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973.
- L'intestazione del conto a un familiare o la cointestazione non escludono automaticamente la riferibilità delle somme al professionista.
- Per superare la presunzione non basta produrre estratti conto, copie di assegni o ricevute di bonifico: è necessario spiegare analiticamente l'origine e la destinazione di ogni somma contestata.
- La prova difensiva deve dimostrare concretamente che le movimentazioni non derivano dall'attività professionale, ad esempio documentando prestiti, donazioni, rimborsi, trasferimenti familiari o altre causali non reddituali.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione preventiva e coerente, come causali dettagliate, contratti, scritture private, ricevute e tracciabilità dei trasferimenti.
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