Sentenza del 07/06/2017 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Irpef - Redditi da locazione - Locazioni commerciali - Pendenza di procedimento di sfratto per morosità del conduttore - Irrilevanza - Momento dichiarativo - Competenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate sono state accolte. È stato ritenuto irrilevante, ai fini della tassazione dei canoni di locazione commerciale, il mancato pagamento da parte del conduttore e la mera pendenza del procedimento di sfratto per morosità. I canoni avrebbero dovuto essere dichiarati per competenza e per l’importo contrattualmente previsto fino alla data di convalida dello sfratto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non dover dichiarare o contabilizzare i canoni di locazione commerciale non incassati a causa della morosità del conduttore e della pendenza di un procedimento di sfratto. L’Amministrazione ha eccepito che, per i redditi fondiari derivanti da locazioni non abitative, vige il principio di competenza: i canoni devono essere dichiarati indipendentemente dall’effettiva percezione, fino alla convalida dello sfratto, sulla base dell’importo previsto dal contratto.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Per le locazioni commerciali, i canoni devono essere dichiarati secondo il principio di competenza e non in base all’effettivo incasso. La mancata percezione per morosità non esclude la tassazione fino alla convalida dello sfratto.
Cassazione civile, sentenza n. 651/2012
La Corte di cassazione ha chiarito che, per gli immobili locati a uso non abitativo, la mancata percezione dei canoni, anche se dovuta alla morosità del conduttore e alla procedura di sfratto, non elimina l’obbligo dichiarativo sino alla risoluzione o convalida dello sfratto.
Massime di principio
- Nelle locazioni commerciali il reddito del proprietario è normalmente determinato secondo competenza: il canone contrattuale deve essere dichiarato anche se il conduttore non paga.
- La sola morosità del conduttore o la pendenza di una procedura di sfratto non è sufficiente a escludere i canoni dalla dichiarazione dei redditi.
- L’obbligo di dichiarazione dei canoni commerciali cessa, in linea generale, dalla data di convalida dello sfratto o della risoluzione del contratto, non dalla semplice intimazione dello sfratto.
- La disciplina delle locazioni commerciali deve essere distinta da quella delle locazioni abitative, per le quali la normativa fiscale prevede regole specifiche sui canoni non percepiti.
- In caso di contestazione, è necessario documentare con precisione la data di convalida dello sfratto, la risoluzione del contratto e l’importo dei canoni previsti dal contratto.
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