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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Irpef - Redditi da locazione - Locazioni commerciali - Pendenza di procedimento di sfratto per morosità del conduttore - Irrilevanza - Momento dichiarativo - Competenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate sono state accolte. È stato ritenuto irrilevante, ai fini della tassazione dei canoni di locazione commerciale, il mancato pagamento da parte del conduttore e la mera pendenza del procedimento di sfratto per morosità. I canoni avrebbero dovuto essere dichiarati per competenza e per l’importo contrattualmente previsto fino alla data di convalida dello sfratto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di non dover dichiarare o contabilizzare i canoni di locazione commerciale non incassati a causa della morosità del conduttore e della pendenza di un procedimento di sfratto. L’Amministrazione ha eccepito che, per i redditi fondiari derivanti da locazioni non abitative, vige il principio di competenza: i canoni devono essere dichiarati indipendentemente dall’effettiva percezione, fino alla convalida dello sfratto, sulla base dell’importo previsto dal contratto.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

    Per le locazioni commerciali, i canoni devono essere dichiarati secondo il principio di competenza e non in base all’effettivo incasso. La mancata percezione per morosità non esclude la tassazione fino alla convalida dello sfratto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 651/2012

    La Corte di cassazione ha chiarito che, per gli immobili locati a uso non abitativo, la mancata percezione dei canoni, anche se dovuta alla morosità del conduttore e alla procedura di sfratto, non elimina l’obbligo dichiarativo sino alla risoluzione o convalida dello sfratto.

Massime di principio

  • Nelle locazioni commerciali il reddito del proprietario è normalmente determinato secondo competenza: il canone contrattuale deve essere dichiarato anche se il conduttore non paga.
  • La sola morosità del conduttore o la pendenza di una procedura di sfratto non è sufficiente a escludere i canoni dalla dichiarazione dei redditi.
  • L’obbligo di dichiarazione dei canoni commerciali cessa, in linea generale, dalla data di convalida dello sfratto o della risoluzione del contratto, non dalla semplice intimazione dello sfratto.
  • La disciplina delle locazioni commerciali deve essere distinta da quella delle locazioni abitative, per le quali la normativa fiscale prevede regole specifiche sui canoni non percepiti.
  • In caso di contestazione, è necessario documentare con precisione la data di convalida dello sfratto, la risoluzione del contratto e l’importo dei canoni previsti dal contratto.

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