Sentenza del 11/09/2018 n. 5858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Litisconsorzio necessario tra Concessionario ed Ente impositore - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che tra Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione non sussiste litisconsorzio necessario in questo tipo di controversie. La notifica del ricorso a uno solo dei due enti non rende il ricorso inammissibile; il giudice può eventualmente disporre la chiamata in causa dell'ente non destinatario della notificazione, quando ciò sia necessario per decidere la controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella esattoriale, con contestazione della sussistenza del credito contenuto nella cartella oppure dei vizi propri della cartella, della sua notificazione o degli atti presupposti. La questione processuale era stabilire se fosse necessario notificare il ricorso sia all'ente impositore sia all'agente della riscossione, a pena di inammissibilità, in ragione di un litisconsorzio necessario.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 25523/2014
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, nelle controversie relative a cartelle esattoriali, non è necessario instaurare il giudizio contestualmente nei confronti dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
Cassazione, ordinanza n. 21220/2012
Richiamata per confermare che la mancata notificazione del ricorso a uno dei due enti non comporta automaticamente l'inammissibilità, potendo il giudice disporre la chiamata in causa dell'ente interessato.
Massime di principio
- L'impugnazione di una cartella esattoriale può essere proposta notificando il ricorso anche a uno solo tra ente impositore e agente della riscossione, senza che la mancata notifica all'altro determini automaticamente l'inammissibilità.
- La scelta del destinatario della notifica può dipendere dal tipo di vizio contestato: i motivi riferiti al credito o agli atti impositivi riguardano normalmente l'ente impositore, mentre i vizi propri della cartella o della riscossione riguardano normalmente l'agente della riscossione.
- Il giudice, se ritiene necessario coinvolgere anche l'altro ente per una decisione completa, può disporne la chiamata in causa durante il processo.
- Per ragioni di completezza e prudenza processuale, è comunque opportuno valutare la notifica del ricorso a entrambi gli enti quando la contestazione riguarda sia il credito sia le modalità di riscossione o notificazione.
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