Cassazione Penale, Sentenza n. 4639/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame dell'ordinanza del G.I.P. con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per plurimi reati di detenzione illegale di armi. Il ricorrente deduceva: (i) inefficacia della misura per presunto ritardo nel deposito della motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.; (ii) nullità per impedito accesso al materiale relativo alle intercettazioni (mancata consegna di copie richieste); (iii) carenza/omessa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; (iv) insussistenza delle esigenze cautelari per mancanza di pericolosità e assenza di precedenti (violazione artt. 274 e 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari sull'inefficacia della misura (termine di deposito della motivazione decorre dal deposito del dispositivo, non dalla camera di consiglio) e sull'omessa risposta del P.M. circa l'accesso alle intercettazioni (la richiesta della difesa risultava generica). Sul merito, il ricorso è stato parzialmente accolto: la sentenza ha ritenuto la motivazione del Tribunale sostanzialmente carente per numerosi capi (in particolare per frammentarietà ed insufficiente capacità dimostrativa delle intercettazioni, e per l'assenza di sequestri o rinvenimenti di armi) e ha annullato l'ordinanza cautelare con riferimento ai reati relativi ai capi 167, 168, 171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 189 e 190; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai capi 166, 169 e 170, lasciando impregiudicate le questioni procedurali non censurate. Rinvia il procedimento per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p. (commi 9 e 10)
Il termine per il deposito della motivazione decorre dalla pubblicazione del dispositivo (deposito attestato in cancelleria) e non dalla deliberazione in camera di consiglio; il dispositivo deve essere depositato entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, mentre la motivazione entro 30 giorni (differibile a 45) dal deposito del dispositivo; il mancato rispetto può comportare la perdita di efficacia della misura
art. 274 e art. 275 c.p.p.
Richiamate nella censura come norme che regolano i presupposti e le esigenze per le misure cautelari personali; la Corte valuta che, specie in assenza di elementi concreti di pericolosità o di evidenze materiali, il giudice deve motivare specificamente la necessità della custodia
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante inizialmente contestata era stata esclusa dal G.I.P.; la sentenza ne registra l'esclusione ma non è centrale per l'annullamento motivato dell'ordinanza cautelare
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata in ordine alla modificazione dei termini procedurali relativi al riesame e al deposito della motivazione; la Corte spiega come interpretare i termini dopo la novella
Massime di principio
- Il termine per il deposito della motivazione di un provvedimento di riesame decorre dal deposito del dispositivo in cancelleria e non dalla deliberazione in camera di consiglio: per valutare l'inefficacia della misura occorre verificare il rispetto di tali termini formali (30/45 giorni dal deposito del dispositivo, salvo diversità normativa).
- Una richiesta di accesso al materiale probatorio (es. intercettazioni) deve essere formulata con specificità: richieste generiche possono legittimamente essere respinte o ritenute inesistenti, e la mancata consegna non costituisce automaticamente vizio se la difesa non ha precisato quali atti sono necessari.
- Le misure cautelari fondate principalmente su frammenti di conversazioni intercettate richiedono una motivazione chiara e puntuale che ne spieghi la rilevanza probatoria; l'assenza di riscontri materiali (sequestri, rinvenimenti) indebolisce la sussistenza dei gravi indizi e può comportare l'annullamento dell'ordinanza per carenza di motivazione.
- Il giudice della libertà deve fornire argomentazioni non generiche e non meramente evocative quando concede la custodia cautelare: sufficiente motivazione deve dimostrare concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
- In sede di legittimità la valutazione del contenuto delle intercettazioni è possibile solo nei limiti della manifesta illogicità/irragionevolezza della motivazione impugnata; tuttavia, se la motivazione è sostanzialmente assente o contraddittoria, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame.
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