Sentenza del 16/04/2019 n. 826 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fondo di previdenza complementare - personale di istituto bancario - qualificazione tributaria - reddito da lavoro dipendente - è tale - tassazione separata - risoluzione del rapporto - liquidazione a saldo e stralcio - base imponibile - contribuzione volontaria - detraibilità - non ammessa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il trattamento fiscale applicato alle somme ricevute, sostenendo che la liquidazione derivante dal fondo di previdenza complementare non dovesse essere integralmente assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente oppure che dalla base imponibile dovessero essere sottratti i contributi versati volontariamente al fondo.
La decisione
La sentenza ha stabilito che le somme liquidate in un'unica soluzione, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in esecuzione del fondo di previdenza complementare previsto per i dipendenti di istituti bancari, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono soggette a tassazione separata. La base imponibile comprende l'intera somma corrisposta. Possono essere esclusi soltanto i contributi previdenziali o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; non sono invece detraibili o deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, i contributi versati volontariamente dal lavoratore. Il ricorso è quindi risultato infondato e la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata.
Norme richiamate
Norme fiscali sul reddito da lavoro dipendente
Le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, anche se corrisposte da un fondo di previdenza complementare collegato al rapporto lavorativo, mantengono natura di reddito da lavoro dipendente.
Norme sulla tassazione separata delle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro
La liquidazione forfettaria ricevuta al momento della risoluzione del rapporto è soggetta a tassazione separata, in considerazione della sua percezione una tantum e del collegamento con la cessazione del rapporto.
Disciplina dell'esclusione dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
Dalla base imponibile possono essere esclusi esclusivamente i contributi versati in adempimento di obblighi di legge. Tale esclusione non si estende ai versamenti volontari effettuati dal lavoratore.
Massime di principio
- Le somme corrisposte da un fondo di previdenza complementare istituito o collegato al rapporto di lavoro possono essere fiscalmente qualificate come reddito da lavoro dipendente, anche se il pagamento è effettuato direttamente dal fondo.
- Quando la prestazione è liquidata in occasione della cessazione del rapporto e in un'unica soluzione, può trovare applicazione la tassazione separata prevista per le somme percepite alla fine del rapporto di lavoro.
- Per determinare la base imponibile non è sufficiente dimostrare che il lavoratore abbia effettuato versamenti al fondo: sono normalmente esclusi soltanto i contributi previdenziali o assistenziali obbligatori previsti dalla legge.
- I contributi volontari versati dal lavoratore non possono essere automaticamente sottratti dalla somma liquidata; la loro rilevanza fiscale deve derivare da una specifica disposizione normativa applicabile al caso concreto.
- La qualificazione fiscale dipende soprattutto dal collegamento della prestazione con il rapporto di lavoro e con la cessazione dello stesso, non dalla sola natura privatistica o previdenziale del fondo.
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