Sentenza n. 268/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'assegnazione di euro 1.000,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione dell'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto alla misura e alla decorrenza del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati sulla base del titolo e degli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, con incarico da esercitare entro 120 giorni dall'istanza della creditrice. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure sostitutive necessarie.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della prestazione riconosciuta dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi della parte creditrice siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'eventuale onere del contributo unificato relativo al giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo del giudice ordinario passato in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve consentire il soddisfacimento del diritto accertato dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'an e il contenuto sostanziale.
- Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione delle somme indicata dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e relativi periodi di decorrenza devono essere verificati in base al titolo giudiziale e alle disposizioni di legge applicabili.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso dalla notificazione del titolo prima che possa essere avviato il recupero coattivo e, correlativamente, prima della proposizione dell'azione di ottemperanza per il pagamento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
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