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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Ferrara - Sezione Lavoro- n. 210/2024, pubblicata in data 3/10/2024.

Giustizia amministrativa202501694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, n. 210/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, n. 210/2024, pubblicata il 3 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 novembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha inoltre richiesto una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Ha riconosciuto, quale penalità di mora, gli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza all'amministrazione inadempiente fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di predisporre strumenti sostitutivi, tra cui la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita anche dopo la decorrenza del termine dilatorio applicabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tener conto delle somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte da quanto dovuto in forza del giudicato.
  • A fronte dell'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può riconoscere una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice della cognizione, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di eseguire in via sostitutiva il giudicato qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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