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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43885/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, per presunto inadempimento dell'obbligo di versamento della provvisionale liquidata alla parte civile; il ricorrente ha dedotto che non era stato fissato un termine per il pagamento e che il versamento intervenuto successivamente all'instaurazione del procedimento incidentale sarebbe comunque idoneo a mantenere la sospensione condizionale; denunciata anche la mancata verifica delle condizioni economiche dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che non era stato fissato alcun termine per l'adempimento né in sentenza né dai giudici dell'impugnazione o dell'esecuzione; richiamando le Sezioni Unite (Sez. U, n. 37503/23-06-2022) ha disposto che, in mancanza di termine espresso, il termine coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato. Poiché il pagamento della provvisionale è avvenuto entro il quinquennio decorrente dal 23 ottobre 2020 (data di irrevocabilità), l'adempimento non era intempestivo e ha mantenuto la condizione per il beneficio della sospensione condizionale; pertanto la revoca è stata annullata e la cancelleria è stata incaricata di darne notizia al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    scadenza dei termini di cinque anni o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza

    In assenza di un termine espresso per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il termine utile coincide con i termini quinquennali o biennali indicati dall'art. 163 c.p., decorrenti dalla irrevocabilità della sentenza

  • Sezioni Unite, n. 37503 del 23/06/2022 (Rv. 283577)

    se la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedere deve essere fissato dal giudice in sentenza oppure, se ciò non è stato fatto, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione

    La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice deve indicare un termine per l'adempimento; se tale termine non è stato fissato, opera il termine sostitutivo (quinquennale o biennale) richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma, il termine per l'adempimento deve essere chiaramente fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; altrimenti si applica il termine sostitutivo previsto dalla giurisprudenza (5 o 2 anni decorrenti dalla irrevocabilità).
  • Il pagamento della provvisionale effettuato entro il termine sostitutivo (quinquennio o biennio decorrente dalla sentenza irrevocabile) è considerato tempestivo e ostativo alla revoca della sospensione condizionale.
  • Prima di disporre la revoca della sospensione condizionale il giudice dell'esecuzione dovrebbe valutare non solo il rispetto dei termini ma anche, se rilevante, le condizioni economiche dell'imputato e la concreta possibilità di adempiere; in assenza di tale valutazione occorre motivare la decisione.
  • Per evitare contestazioni future è consigliabile che il giudice che concede la sospensione condizionale indichi espressamente il termine e le modalità di adempimento dell'obbligo risarcitorio (es. scadenza, rateizzazione, eventuali esimenti).
  • Se il pagamento interviene dopo l'instaurazione del procedimento di revoca ma prima della decisione e risulta comunque effettuato entro il termine utile, esso può impedire la revoca della sospensione condizionale.

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