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Sentenza

Sentenza n. 11745/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento - del Decreto di sospensione temporanea prot. n. -OMISSIS- emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Il Capo Della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato il successivo 24 marzo 2023, con cui è stato decretato “All’Agente Scelto della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS-, è inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 (sei), a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica del presente decreto, per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del 2 dicembre 2022, che si intendono integralmente trascritti. -4^ punizione - art. 6, n. 1 in relazione all’art. 4, n. 18 del citato D.P.R. n. 737/1981. - Mancanza accertata il 2 dicembre 2022. Oltre agli altri effetti previsti dalla legge, detta sanzione comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a mesi 6 (sei), il dipendente manterrà, comunque, la medesima posizione nel ruolo del personale”; - di ogni altro atto connesso, conseguente o precedente non noto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202307942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Capo della Polizia recante la sospensione dal servizio per sei mesi quale sanzione disciplinare

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso la Questura di Caserta al momento dell’adozione e della notifica del provvedimento disciplinare, ha impugnato il decreto con cui gli era stata inflitta la sospensione dal servizio per sei mesi. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo la competenza del TAR Campania. La questione esaminata dal TAR ha riguardato esclusivamente il foro competente per la controversia relativa al rapporto di pubblico impiego, senza esame dei vizi sostanziali dedotti contro la sanzione disciplinare.

La decisione

Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Campania – sede di Napoli. Ha ritenuto applicabile il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, individuando quale momento determinante per la competenza l’adozione del provvedimento amministrativo. Poiché il ricorrente prestava servizio presso la Questura di Caserta al momento dell’adozione del decreto, la controversia deve essere proposta dinanzi al TAR Campania. Il ricorso potrà essere riassunto entro il termine perentorio previsto dall’art. 15 c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio

    La disposizione stabilisce un foro speciale e inderogabile per le controversie dei pubblici dipendenti, collegato alla sede di servizio.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale foro generale e ordinario, non applicabile quando ricorrono i presupposti del foro speciale del pubblico impiego.

  • art. 15 c.p.a.

    Consente la riassunzione del ricorso davanti al giudice indicato come competente entro un termine perentorio.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti il rapporto di pubblico impiego, il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. è inderogabile quando sussiste l’attualità del rapporto di lavoro riferibile alla sede di servizio.
  • Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie contro un provvedimento concernente un pubblico dipendente, rileva la sede di servizio al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
  • La competenza territoriale non può dipendere da vicende successive relative al dipendente, all’esercizio delle sue difese o all’attività dell’amministrazione, dovendo essere determinata sulla base di criteri obiettivi, certi e predeterminati.
  • La declinatoria di competenza consente la riassunzione del ricorso davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall’art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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