Ordinanza n. 13117/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso agli atti relativa al fascicolo PS/12969, comunicato con nota AGCM prot. n. 0046945/2026, nonché accertamento del diritto della ricorrente all’accesso e conseguente ordine di esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di accesso agli atti relativa al fascicolo AGCM PS/12969
Esito
La controversia
L’associazione ha impugnato il diniego comunicato dall’AGCM e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di accesso, con conseguente ordine di esibizione degli atti. Nel corso del giudizio è emerso che il ricorso era stato notificato all’AGCM presso un indirizzo PEC a essa riferibile, anziché presso l’Avvocatura dello Stato. L’AGCM ha eccepito la nullità della notificazione, ma si è costituita e ha svolto difese anche nel merito. Il Collegio ha rilevato, inoltre, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità del ricorso, poiché notificato il 7 maggio 2026 e depositato il 28 maggio 2026, oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto per il rito camerale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sanata dalla costituzione dell’AGCM la nullità della notificazione effettuata presso un indirizzo PEC dell’Autorità anziché presso l’Avvocatura dello Stato, poiché l’amministrazione si è difesa anche nel merito. Non ha tuttavia deciso la domanda di accesso né il possibile profilo di irricevibilità. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per consentire la corretta esplicazione del contraddittorio e ha formulato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il rilievo officioso concernente la possibile tardività del deposito del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile profilo di irricevibilità del ricorso introduttivo
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando loro la possibilità di interloquire prima della decisione.
art. 45, comma 1, c.p.a.
termine dimidiato di quindici giorni dalla data di notificazione
Richiamato dal TAR quale fondamento del termine per il deposito del ricorso, ritenuto potenzialmente non rispettato.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
termine dimidiato di quindici giorni
Richiamato in relazione al rito camerale e al termine per il deposito del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della notificazione del ricorso derivante dalla notificazione a un’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato presso un indirizzo PEC riferibile alla stessa amministrazione è sanata dalla costituzione dell’amministrazione che eccepisca il vizio ma svolga anche difese nel merito.
- Prima di decidere una questione rilevata d’ufficio che possa condurre all’irricevibilità del ricorso, il giudice amministrativo deve porla alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo il contraddittorio sulla relativa questione.
- Nel rito camerale, il deposito del ricorso deve avvenire entro il termine dimidiato di quindici giorni dalla notificazione; il deposito oltre tale termine può determinare un profilo di irricevibilità da sottoporre previamente al contraddittorio.
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