Cassazione Penale, Ordinanza n. 09047/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore non abilitato a patrocinare davanti alla Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda per una violazione dell'art. 38 TULPS, relativa a fatti commessi il 19/12/2019. Avverso tale sentenza veniva proposto atto di appello sottoscritto da un solo difensore, mentre nell'intestazione compariva anche il nome di un secondo difensore non firmatario. Poiché le sentenze di condanna alla sola ammenda sono inappellabili, l'atto veniva riqualificato come ricorso per cassazione. La Corte rilevava però che il difensore firmatario non risultava iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione ex art. 613 c.p.p.; la sola indicazione nell'intestazione del nominativo di altro difensore non bastava, mancando la sua sottoscrizione. Il ricorrente non svolgeva quindi un'impugnazione validamente proponibile davanti alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 38 TULPS
Norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda sono inappellabili; l'originario appello è quindi convertito in ricorso per cassazione.
art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione alla Cassa delle ammende presuppone la mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto da un avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto in modo inderogabile dall'art. 613 c.p.p.
- La mera indicazione del nome di un codifensore nell'intestazione dell'atto non supplisce alla mancanza della sua firma, poiché senza sottoscrizione non è possibile attribuire all'avvocato la paternità dell'impugnazione.
- Quando una sentenza di condanna irrogata con la sola ammenda è impugnata con appello, l'atto non è ammissibile come appello e va considerato, se del caso, come ricorso per cassazione; tuttavia resta necessario che il difensore sia cassazionista.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella formazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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