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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00397/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente ripetitivi di censure già valutate e comunque infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo in sostanza due censure: da un lato, la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., anche in forma putativa, in relazione alla condotta tenuta nei confronti dei sanitari intervenuti; dall'altro, la non corretta applicazione della recidiva. La difesa sosteneva che la condotta fosse stata posta in essere per opporsi a un trattamento sanitario contro la volontà dell'imputato, mentre la sentenza impugnata aveva ricostruito i fatti in modo diverso, ritenendo che i sanitari intendessero solo verificare le condizioni di salute dell'interessato, che era in sciopero della fame. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese e, comunque, infondati alla luce della motivazione di merito sulla ricostruzione fattuale e sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 393-bis c.p.

    Invocato dalla difesa quale causa di giustificazione, anche putativa; la Corte ne esclude la configurabilità nel caso concreto sulla base della ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito.

  • art. 99 c.p.

    Rilevato in relazione alla recidiva, giudicata dai giudici di merito compiutamente motivata alla luce dei precedenti penali e della pervicacia nel delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e logica, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La causa di giustificazione invocata dall'imputato non può essere accolta quando la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, sorretta da motivazione lineare e non contraddittoria, esclude la coartazione della volontà o l'illegittimità della condotta altrui.
  • La contestazione della recidiva non è fondata se il giudice di merito ha svolto un giudizio completo sui precedenti penali, valorizzandoli come indice di persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere ai fini dell'aggravamento sanzionatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale accolta in sentenza una diversa lettura dei fatti, quando quella adottata risulti plausibile e adeguatamente argomentata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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