Corte di giustizia, Sentenza C-758/24
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2025. — LC e CP contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Tribunale ordinario di Roma. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro – Pubblicità delle fonti di informazione su cui si fonda tale decisione. — Cause riunite C-758/24 e C-759/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione chiarisce i limiti della designazione di un "paese di origine sicuro" nel sistema dell’asilo previsto dalla direttiva 2013/32/UE. La Corte ammette che la designazione possa avvenire con legge, ma solo se il giudice nazionale può controllarne pienamente la conformità ai criteri dell’allegato I. Inoltre, le fonti informative devono essere accessibili in modo sufficiente per consentire al richiedente e al giudice di contestare e verificare la presunzione di sicurezza. La Corte esclude infine la possibilità di designare come sicuro un paese che non lo sia per alcune categorie di persone.
Rinvio pregiudiziale sulla designazione legislativa di un paese terzo come "paese di origine sicuro", sull’accesso alle fonti informative e sulla possibilità di escludere categorie di persone dalla designazione.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto se la direttiva 2013/32/UE, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti: (i) a che la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro sia effettuata direttamente con legge; (ii) a che le fonti informative poste a base della designazione non siano rese accessibili e verificabili; (iii) a che il giudice nazionale possa utilizzare autonomamente fonti informative per controllare la designazione; (iv) a che un paese sia qualificato come sicuro pur non soddisfacendo i criteri dell’allegato I per talune categorie di persone.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 2013/32/UE non impedisce a uno Stato membro di designare un paese di origine sicuro con un atto legislativo, ma tale scelta è lecita solo se la designazione resta pienamente sindacabile dal giudice nazionale quanto al rispetto dei criteri sostanziali dell’allegato I. Lo Stato membro deve inoltre garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti informative su cui la designazione si fonda, e il giudice può utilizzare anche informazioni da esso raccolte, purché affidabili e nel contraddittorio. Infine, un paese non può essere qualificato come paese di origine sicuro se non soddisfa, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali richieste dall’allegato I: la sicurezza deve valere per l’intera popolazione del paese.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articoli 10, 12, 24, 31, 32, 36, 37, 38, 43 e 46 della direttiva 2013/32/UE
- Allegato I della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2024/1348
- Articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348
- Articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1348
- Articolo 79, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1348
- Direttiva 2011/95/UE
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo
- Convenzione di Ginevra del 1951
Designazione legislativa dei paesi di origine sicuri, accesso alle fonti e limiti sostanziali della nozione
La sentenza riguarda due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale ordinario di Roma in controversie tra cittadini bangladesi e l’autorità italiana competente per la protezione internazionale. Oggetto del rinvio è la compatibilità con la direttiva 2013/32/UE della designazione del Bangladesh come paese di origine sicuro effettuata mediante atto legislativo, nonché delle modalità di controllo giurisdizionale e di accesso alle fonti informative.
Fatti e procedimento principale
LC e CP, cittadini della Repubblica popolare del Bangladesh, dopo il soccorso in mare sono stati condotti in Albania e trattenuti nel centro di Gjadër nell’ambito degli accordi bilaterali Italia-Albania. Successivamente hanno presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Roma in procedura accelerata alla frontiera perché provenivano da un paese di origine sicuro. I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di Roma hanno dato origine ai rinvii pregiudiziali.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama principalmente la direttiva 2013/32/UE, in particolare:
- i considerando 18, 20, 40, 42, 46 e 48;
- l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, sulle informazioni generali sul paese di origine;
- l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), sull’accesso del richiedente alle informazioni utilizzate;
- l’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), sulle procedure accelerate;
- l’articolo 32, paragrafo 2, sulle domande manifestamente infondate;
- gli articoli 36 e 37 sul concetto e sulla designazione di paese di origine sicuro;
- l’articolo 46 sul diritto a un ricorso effettivo;
- l’allegato I, che definisce i criteri sostanziali per la designazione. Sono richiamati anche l’articolo 47 della Carta, il regolamento (UE) 2024/1348 e, nel ragionamento, la direttiva 2011/95/UE, la CEDU e la Convenzione di Ginevra.
Questioni sottoposte alla Corte
Il Tribunale di Roma ha chiesto, in sostanza:
- se uno Stato membro possa designare un paese di origine sicuro con una legge nazionale;
- se le fonti informative utilizzate debbano essere rese accessibili e verificabili;
- se il giudice possa acquisire e utilizzare autonomamente altre fonti informative;
- se sia possibile designare come sicuro un paese che non soddisfi i criteri dell’allegato I per alcune categorie di persone.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da Italia e Slovacchia. Ritiene che le questioni siano pertinenti per la soluzione delle controversie principali, poiché mirano a verificare la compatibilità della designazione del Bangladesh come paese di origine sicuro e, se necessario, a escludere la presunzione di sicurezza su cui si fondano i rigetti delle domande di asilo.
Motivazione della Corte: designazione mediante atto legislativo
La Corte osserva che l’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consente agli Stati membri di mantenere o introdurre una "normativa" che permetta la designazione dei paesi di origine sicuri. Il termine è inteso in senso ampio e può comprendere anche atti legislativi. Pertanto, il diritto dell’Unione non vieta che la designazione sia effettuata direttamente dal legislatore nazionale.
Tuttavia, tale scelta non può incidere sull’obbligo di assicurare un controllo giurisdizionale effettivo. In particolare, il giudice nazionale investito di un ricorso contro il rigetto della domanda deve poter verificare, anche incidentalmente, se la designazione rispetti i criteri sostanziali dell’allegato I. La compatibilità dell’atto legislativo dipende quindi non dalla sua forma, ma dalla possibilità concreta di sindacato giurisdizionale.
Motivazione della Corte: accesso alle fonti informative e poteri del giudice
La Corte rileva che la direttiva non impone espressamente la pubblicazione delle fonti, ma l’effettività del sistema richiede che il richiedente possa conoscere le ragioni della presunzione di sicurezza e che il giudice possa esercitare un controllo pieno. Ne deriva che lo Stato membro deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti informative su cui si fonda la designazione.
Il giudice nazionale può inoltre utilizzare altre informazioni da lui stesso raccolte, anche da fonti pubbliche o richieste alle parti, purché ne accerti l’affidabilità e rispetti il contraddittorio. La Corte collega questa esigenza all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, che impone un esame completo ed ex nunc.
Motivazione della Corte: impossibilità di designare come sicuro un paese solo parzialmente sicuro
Sul punto decisivo, la Corte interpreta l’articolo 37 e l’allegato I nel senso che la nozione di paese di origine sicuro presuppone che il paese sia generalmente e costantemente sicuro per tutta la sua popolazione. Il testo dell’allegato I, il contesto sistematico e la finalità del regime speciale non consentono di escludere dalla valutazione intere categorie di persone.
La Corte sottolinea che il regime del paese di origine sicuro ha natura derogatoria e va interpretato restrittivamente. La possibilità, prevista dal regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere dal 12 giugno 2026, di designare paesi sicuri con eccezioni per determinate categorie di persone, non può essere anticipata per il periodo in cui si applica ancora la direttiva 2013/32/UE.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che:
- la designazione di un paese di origine sicuro mediante atto legislativo è compatibile con la direttiva 2013/32/UE, a condizione che il giudice nazionale possa sindacarne il rispetto dei criteri sostanziali dell’allegato I;
- lo Stato membro deve garantire accesso sufficiente e adeguato alle fonti informative utilizzate;
- il giudice può utilizzare ulteriori informazioni raccolte autonomamente, nel rispetto di affidabilità e contraddittorio;
- un paese non può essere qualificato come paese di origine sicuro se non soddisfa i criteri dell’allegato I per talune categorie di persone.
Principi pratici per il professionista
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che:
- il legislatore nazionale può intervenire direttamente nella formazione dell’elenco dei paesi sicuri;
- il giudice deve comunque poter controllare nel merito la conformità della designazione ai criteri UE;
- la mancata accessibilità delle fonti può compromettere il diritto di difesa e il ricorso effettivo;
- la designazione deve valere per l’intera popolazione del paese terzo, salvo che il regime applicabile sia quello futuro del regolamento 2024/1348.
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