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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27476/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: si denunciava che la sentenza della Corte di cassazione (V sezione) aveva ritenuto, ai fini della applicazione del trattamento sanzionatorio piu' grave introdotto dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, che la partecipazione del ricorrente al clan si fosse protratta oltre il giugno 2015 sulla base di una condanna del 9 aprile 2018. Il ricorrente sosteneva che quella condanna non riguardava lui (Cristiano Fabio) ma un omonimo (Cristiano Antonio) e quindi il dato probatorio su cui la Corte aveva fondato la decisione era inesistente, configurando un errore percettivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso straordinario nella parte in cui ha accertato l'esistenza dell'errore di fatto: la decisione della I e della V sezione era incorsa in un errore percettivo, avendo riferito una condanna del 2018 a Cristiano Fabio quando in realtà la sentenza richiamata riguardava Cristiano Antonio. Pertanto sono state revocate le sentenze della Corte di cassazione n. 49341/2023 e n. 37739/2024 limitatamente al motivo n. 12 affetto da errore di fatto. Tuttavia, esaminato nel merito l'originario ricorso di legittimità, la Corte ha ritenuto gli altri motivi infondati e, pur avendo dichiarato l'errore e revocato le pronunce viziate, ha rigettato il ricorso principale; in pratica l'errore formale è stato sanato ma il risultato processuale finale non ha favorevolmente mutato la posizione sostanziale del ricorrente. Inoltre è stata corretta un'errore materiale nel dispositivo relativo alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: il rimedio è destinato a rimuovere vizi percettivi (errori di fatto) delle decisioni della Corte di cassazione, non i meri errori di ragionamento o valutazioni; possibile uso anche avverso sentenza di cassazione pronunciata su precedente ricorso straordinario, purché il nuovo ricorso impugni l'errore della decisione che ha deciso il precedente ricorso e sia proposto nei termini.

  • Legge 27 maggio 2015, n. 69

    entrata in vigore il 14 giugno 2015

    Modifica in pejus del regime sanzionatorio per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis): quando la contestazione abbraccia un lungo arco temporale è onere dell'accusa dimostrare la prosecuzione della partecipazione anche dopo la modifica normativa, altrimenti la pena determinata sulla base della disciplina peggiorativa è illegittima.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso, richiamata nel quadro della determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis; la Corte ha affrontato la questione della protrazione della partecipazione nel tempo e dell'onere probatorio a carico dell'accusa.

  • Legge n. 125 del 2008 (riferimento alla disciplina piu' favorevole)

    Riferimento alla disciplina piu' favorevole applicabile se la partecipazione si fosse esaurita prima dell'entrata in vigore della L. 69/2015; la Corte ha valutato la rilevanza temporale della partecipazione per individuare la norma applicabile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio per errori di percezione dei fatti (errori percettivi), non per contestare valutazioni o il ragionamento giuridico del giudice di legittimità.
  • È ammissibile un secondo ricorso straordinario avverso una sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso su un precedente ricorso per errore di fatto, purché il nuovo ricorso impugni l'errore della decisione sulla quale si procede e sia proposto nel termine decorrente da quella decisione.
  • La Corte può, se accerta l'errore, procedere direttamente alla fase rescissoria e sostituire la precedente decisione senza necessariamente celebrare una nuova udienza, salvo i casi in cui sia preferibile il diverso rito; ciò evita dilazioni inutili.
  • Non sono devolute alla Corte di cassazione questioni nuove non sollevate e non esaminate in sede di appello (principio devolutivo): doglianze che incistano sulla delimitazione temporale dei fatti sono questioni di fatto e richiedono previo esame di merito.
  • Per ottenere l'accoglimento per errore di fatto il ricorrente deve dimostrare che l'omissione o l'erronea percezione di un dato fosse decisiva per la decisione; la mera mancata considerazione di argomenti non decisivi non costituisce automaticamente errore percettivo.

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