Ordinanza n. 504/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio relativo alla procura alle liti: la procura era stata sottoscritta su documento analogico, separato dal ricorso nativo digitale, e trasmessa in copia informatica insieme al ricorso e alla relata di notifica, senza indicare l'oggetto del ricorso, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione riguardava quindi l'idoneità della procura speciale nel processo amministrativo telematico e la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la procura inidonea perché, essendo redatta su foglio separato e non materialmente incorporata al ricorso, doveva contenere autonomamente elementi esaustivi di identificazione della controversia. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente insieme all'atto, ma tale equiparazione riguarda le modalità di certificazione dell'autografia e non elimina il requisito sostanziale della specialità della procura. Il Collegio ha escluso la sanabilità del vizio mediante il potere di rinnovazione ex artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., richiamando il principio secondo cui l'esistenza della procura speciale, requisito di ammissibilità, deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Ha tuttavia ritenuto sussistenti, fino alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla questione, tali da giustificare l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. Ha pertanto assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio, e ha fissato la camera di consiglio per la prosecuzione al 14 luglio 2026. Il merito del ricorso per ottemperanza non è stato deciso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Richiede che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta al processo telematico la nozione di procura apposta in calce, ma non determina il contenuto minimo della procura speciale né esonera dall'indicazione degli elementi identificativi della controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rilevante per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla sanatoria dei vizi della procura.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria mediante rinnovazione non opera, secondo il Collegio, quando la procura speciale manca dei requisiti richiesti al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Consente, in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte, di rimediare alle difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa; nel caso concreto ha giustificato l'assegnazione del termine per il deposito di una procura idonea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su documento analogico separato dal ricorso e depositata in copia informatica insieme all'atto può essere considerata formalmente apposta in calce ai sensi delle regole tecniche, ma deve comunque contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia, poiché manca l'incorporazione materiale propria del documento cartaceo unitario.
- La giurisprudenza che considera speciale una procura generica apposta in calce o a margine del ricorso si fonda sulla relazione fisica e sull'unitarietà documentale tra procura e ricorso; tale giustificazione non è automaticamente trasferibile alla procura analogica separata dal ricorso informatico.
- La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere, con i requisiti prescritti, al momento della proposizione della domanda; il vizio relativo alla sua originaria inidoneità non è sanabile mediante la rinnovazione prevista dagli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile può essere concesso, in via eccezionale, quando una procura rilasciata prima del consolidamento di un orientamento chiarificatore sia stata resa in presenza di obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, purché l'istituto sia applicato restrittivamente e senza colpa della parte.
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