Sentenza n. 810/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Nola - Sezione Lavoro - n. 1156/2025, pubbl. il 28.5.2025, n.r.g. lav. 6894/2023, notificata in data 29.5.2025, non appellata, e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'integrale inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2021/2022, del valore di 500 euro, oltre rivalutazione e interessi legali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza provare l'adempimento né dedurre specifiche ragioni ostative. Il TAR ha preliminarmente verificato la ricevibilità e ammissibilità dell'azione, rilevando il deposito del titolo, della prova della notificazione e della certificazione di passaggio in giudicato, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato la totale e ingiustificata inerzia del Ministero rispetto al giudicato e ha ordinato all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove necessario, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissandola nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, aggiuntivi rispetto a quelli già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Le spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone al ricorrente in ottemperanza di fornire la prova del titolo esecutivo e degli elementi necessari a dimostrare il giudicato e l'inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora quale misura compulsiva diretta ad assicurare l'effettività della tutela, da determinare secondo criteri di non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La funzione dell'astreinte è collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono completare le procedure per l'esecuzione delle condanne al pagamento di somme di denaro; prima della scadenza non sono proponibili l'esecuzione forzata e, secondo il giudice, il ricorso per ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
art. 114 c.p.a.
La penalità di mora può decorrere dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, proseguire fino all'adempimento spontaneo anche successivo all'insediamento del commissario e deve essere assoggettata a un limite massimo non manifestamente iniquo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorrente deve provare il titolo esecutivo, la sua notificazione e il passaggio in giudicato, mentre è sufficiente allegare l'inadempimento; spetta all'amministrazione dimostrare l'eventuale adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione.
- Il ricorso per ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 D.L. n. 669/1996.
- In presenza dell'ingiustificata inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato anche di adottare gli atti contabili necessari al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittime ragioni per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato recante una condanna pecuniaria; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali dovuti sull'importo risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi già spettanti, con decorrenza differita, fino all'adempimento spontaneo anche successivo all'insediamento del commissario, e con un tetto massimo necessario a evitare una sproporzionata locupletazione del creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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