Cassazione Penale, Sentenza n. 7847/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p. per mancata prova che le espressioni oltraggiose siano state proferite e in presenza di almeno due persone; critica alla valutazione della testimonianza di Matteo Mario Di Mino e alla preferenza data alla dichiarazione della persona offesa; (2) violazione dell'art. 651 c.p., sostenendo che l'imputato aveva comunque fornito le proprie generalità e si era reso disponibile a recarsi in caserma per l'identificazione; (3) vizio motivazionale e contraddittorietà nella valutazione complessiva delle prove, in particolare per la ritenuta inattendibilità del teste Di Mino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e terzo motivo tentassero solo una diversa valutazione dei fatti senza allegare vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; ha confermato la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi ritenuti attendibili, e ha escluso l'attendibilità del teste Di Mino per incongruenze. Ha inoltre ritenuto integrato il rifiuto di fornire le generalità ai sensi dell'art. 651 c.p. poiché l'identificazione è avvenuta solo successivamente tramite targa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidabili dalla Corte di Appello di Caltanissetta.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Applicato per la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto che, sulla base delle testimonianze ritenute attendibili e delle circostanze, fosse provata l'offesa in luogo pubblico e davanti a terzi.
art. 651 cod. pen.
Interpretato nel senso che il reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità al pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che l'identificazione successiva tramite targa non escluda il rifiuto originario.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire i limiti del sindacato di Cassazione sulla motivazione: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non indicano vizi specifici e qualificati della motivazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Richiamato per motivare lo svolgimento del giudizio con trattazione scritta, in quanto la richiesta di trattazione orale è stata tardiva.
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato della parte civile; la condanna alla rifusione delle spese sarà liquidata dalla Corte di Appello con separato decreto.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sostituirsi ai giudici di merito proponendo una diversa lettura del materiale probatorio: le doglianze devono evidenziare vizi specifici di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) è determinante la valutazione complessiva delle testimonianze e delle circostanze: la presenza di terzi può desumersi anche da elementi indiziari e dalla descrizione del trambusto causato dall'evento.
- Il reato di rifiuto di fornire le generalità (art. 651 c.p.) si consuma con il rifiuto al momento della richiesta; il fatto che l'identificazione sia avvenuta successivamente tramite altri mezzi (es. targa) non esclude la configurabilità del reato.
- La credibilità e coerenza delle testimonianze sono decisive; dichiarazioni contraddittorie o isolate rispetto ad altri testi possono essere ritenute inattendibili e travolgere le ricostruzioni difensive.
- Le formalità procedurali (es. tempestività della richiesta di trattazione orale) devono essere rispettate: tardività può comportare la trattazione scritta del giudizio.
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