Cassazione Civile, Ordinanza n. 06860/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2004-2009, sostenendo che il compendio immobiliare fosse bene strumentale all'attività agricola e quindi non assoggettabile a ICI. Dopo un primo giudizio di inammissibilità per tardività, un precedente passaggio in appello e un rinvio disposto dalla Corte di cassazione per verificare se la procedura di variazione catastale fosse stata effettivamente portata a termine con annotazione in atti, la CTR in sede di rinvio aveva riconosciuto solo parzialmente la ruralità dei fabbricati, escludendo il fabbricato indicato come Villa Contarini (sub 6), per il quale mancava l'annotazione catastale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato la domanda di variazione catastale presentata anche per il fabbricato sub 6; 2) nullità della sentenza per error in procedendo e violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la decisione si fondasse su un'informazione non ricavabile dalle prove. La società invocava anche l'art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza di aver chiesto ritualmente l'attribuzione della categoria D/10 anche per quel cespite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza di rinvio, perché il punto decisivo non era la mera presentazione dell'istanza/autocertificazione, ma il perfezionamento del procedimento catastale con la relativa annotazione in atti. Poiché la stessa ricorrente ammetteva che per il fabbricato sub 6 l'annotazione non risultava apposta, la doglianza era inidonea a scalfire la decisione. La Corte ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o informazioni impossibili da ricondurre al mezzo di prova, e che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione dell'esito della prova. Oltre al rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore del Comune e di una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, con richiamo anche all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mera diversa valutazione delle prove o la mancata adesione a una tesi difensiva
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità per error in procedendo è deducibile solo nei limiti consentiti dalla specifica violazione processuale dedotta
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni non riconducibili alla fonte probatoria, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio
art. 2697 c.c.
la norma è violata solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento, ritenuto errato, dell'esito della prova
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011
ai fini del riconoscimento della ruralità e dell'esenzione ICI non è sufficiente la sola autocertificazione, occorrendo il completamento del procedimento con annotazione in atti
L. n. 106/2011
norma di conversione richiamata nel quadro della disciplina sulla ruralità catastale
d.m. 26 luglio 2012
richiamato come parte della disciplina regolamentare che esclude l'automaticità del riconoscimento della ruralità
art. 96, terzo comma, c.p.c.
in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte applica la condanna equitativa per abuso del processo/lite temeraria
art. 96, quarto comma, c.p.c.
in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è dovuta un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende
art. 380-bis c.p.c.
la conformità tra proposta e decisione finale consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
art. 83, comma 3, c.p.c.
richiamato per la procura speciale rilasciata su foglio separato
art. 96, comma 3, c.p.c.
codifica una forma di abuso del processo sanzionabile con condanna equitativa a favore della controparte
Massime di principio
- In tema di ruralità catastale rilevante ai fini ICI, la mera autocertificazione o richiesta di variazione non basta se il procedimento non si conclude con la necessaria annotazione in atti: il riconoscimento del requisito presuppone il perfezionamento formale del classamento.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira solo a ottenere una nuova valutazione della documentazione, se la decisione impugnata si fonda su una ratio diversa e decisiva non colpita dal motivo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca a una fonte probatoria un contenuto informativo oggettivamente non ricavabile da essa; non basta contestare la lettura del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è erroneamente ripartito tra le parti; non sussiste quando si contesta il convincimento del giudice sull'avvenuto assolvimento dell'onere da parte del soggetto gravato.
- Quando la decisione della Corte di cassazione si conforma alla proposta formulata in sede camerale, possono trovare applicazione le sanzioni pecuniarie per lite temeraria previste dall'art. 96 c.p.c.
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