Cassazione Penale, Sentenza n. 376/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale a lui concesso. Il Tribunale di sorveglianza aveva disposto la revoca perché, pochi mesi dopo la concessione della misura alternativa (concessa il 21/02/2021), il ricorrente era stato licenziato nell'agosto 2021 per scarsa propensione all'attività lavorativa, non aveva comunicato il licenziamento all'UEPE di Foggia e, dall'agosto 2021 al febbraio 2022, aveva falsificato le buste paga presentate periodicamente all'UEPE per continuare a beneficiare dell'affidamento. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato correttamente il processo rieducativo positivamente intrapreso e il minore disvalore delle condotte poste a fondamento della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che il ricorso non censurava punti specifici di diritto o di motivazione ma chiedeva una rivalutazione dei fatti già correttamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la revoca, evidenziando l'omissione della comunicazione del licenziamento e la falsificazione delle buste paga come indicatori di pervicace rifiuto del percorso rieducativo e di incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa. La revoca è stata ritenuta legittima e disposta a far data dal momento del licenziamento; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino)
«La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata»
La Corte richiama il principio secondo cui la decisione di revocare è discrezionale ma necessita di motivazione logica e adeguata; la revoca è lecita se emergono elementi concreti che dimostrano l'inidoneità della misura alternativa a perseguire le finalità rieducative
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998 (Lupoli)
Richiama orientamenti consolidati sulla valutazione discrezionale degli elementi di comportamento del condannato ai fini della revoca delle misure alternative
Legge penitenziaria (norme generali sull'esecuzione penale e misure alternative)
La normativa sulle misure alternative impone che la prosecuzione delle misure sia compatibile con le finalità di prevenzione e rieducazione; comportamenti contrari alle prescrizioni e condotte fraudolente possono rendere la misura inefficace e giustificare la revoca
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è una valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza: deve essere motivata logicamente e adeguatamente ma non è censurabile in cassazione se fondata su valutazioni corrette degli elementi fattuali.
- Condotte quali omissione di comunicazioni obbligatorie all'UEPE e falsificazione di documenti, finalizzate a mantenere il beneficio, costituiscono indicatori gravi di inidoneità della misura alternativa a conseguire effetti rieducativi e giustificano la revoca.
- Il giudizio di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto, salvo vizi specifici di motivazione o violazioni di legge formalmente deducibili.
- Nei procedimenti di impugnazione è necessario contestare punti giuridici o vizi di motivazione specifici; le doglianze meramente riformulative dei fatti sono normalmente destinate al rigetto.
- La decorrenza della revoca può essere fissata a far data dal momento della condotta incompatibile (es. licenziamento e successive false attestazioni) se il giudice ritiene che da allora la misura non possa più assolvere la funzione rieducativa.
- Per i beneficiari di misure alternative è essenziale mantenere trasparenza verso l'UEPE e non produrre documentazione mendace; la buona condotta lavorativa e la comunicazione tempestiva di variazioni di stato sono fattori che attenuano il rischio di revoca.
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