Cassazione Civile, Ordinanza n. 27099/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado dal Patronato A.C.L.I. per ottenere la nullità di una donazione del 12 dicembre 2001 con cui la A.C.L.I. provinciale di Palermo aveva trasferito a favore dell'ente ricorrente alcuni immobili siti in Palermo, dichiarando nell'atto di esserne possessore pacifico e ininterrotto da oltre trent'anni. L'attore sosteneva che il donante non fosse proprietario dei beni. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò. In cassazione l'ente donatario ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Patronato A.C.L.I. non avesse interesse ad agire, poiché la modifica statutaria che prevedeva il passaggio dei beni dalle associazioni provinciali a quella nazionale era successiva sia alla donazione sia all'introduzione della causa; 2) violazione degli artt. 100 c.p.c., 23 e 1421 c.c., assumendo che l'azione spettasse solo a un organo dell'associazione, a un associato o al P.M., e comunque che il Patronato non avesse titolo di acquisto né avesse allegato usucapione; 3) violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., per asserita mancanza di collegamento tra il Patronato e le articolazioni territoriali e quindi di un concreto interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto in primo luogo non proponibile il vizio di omesso esame del fatto decisivo in presenza di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Inoltre ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'interesse ad agire del Patronato sulla base del collegamento strutturale con l'articolazione locale e del potere di commissariamento esercitato dall'ente centrale; tale accertamento non era specificamente attinto dal ricorso. Soprattutto, la Corte ha valorizzato la circostanza che, dopo il commissariamento, la A.C.L.I. provinciale si era costituita nel giudizio di merito aderendo alla domanda di nullità e chiedendo la restituzione del bene: ciò rendeva comunque sussistente un autonomo interesse ad agire della parte direttamente depauperata dall'atto, assorbendo ogni eventuale difetto di interesse del Patronato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme non è proponibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, ma nel caso era comunque ravvisabile in capo alla parte direttamente incisa dall'atto e/o per adesione della parte depauperata alla domanda
art. 23 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione all'azione di nullità nell'ambito associativo, ma la Corte non ha accolto tale impostazione
art. 1421 c.c.
richiamato per sostenere l'azione di nullità, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'inammissibilità delle censure
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta mancanza di collegamento tra le articolazioni associative, ma la censura è stata reputata inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può veicolare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- L'inammissibilità della censura per difetto di specifica contestazione dell'accertamento di fatto impedisce il controllo di legittimità su valutazioni riservate al giudice di merito.
- Il difetto di interesse ad agire va escluso quando la parte direttamente incisa dall'atto impugnato aderisca alla domanda proposta da altro soggetto e ne condivida il petitum, poiché l'interesse concreto risulta comunque radicato in capo al soggetto depauperato.
- Ai fini dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire può essere desunto anche dal collegamento funzionale o strutturale tra soggetti collegati, se tale collegamento è stato accertato in fatto e non efficacemente censurato.
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