Cassazione Penale, Sentenza n. 32788/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati per nove episodi di acquisto di marijuana a fini di spaccio (gennaio-giugno 2019). Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il lungo intervallo temporale (circa sei anni) rendeva ineffettivo il pericolo di recidiva, anche alla luce dell'arresto di coindagati e dell'assenza di precedenti specifici del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il difensore si sia limitato a riproporre le stesse censure già esaminate dal giudice del riesame senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata (difetto di specificità del motivo). Sul merito, la Corte ha confermato che il tempo trascorso non esclude di per sé l'attualità del pericolo cautelare: il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione facendo riferimento a grandi quantitativi di stupefacente (decine di kg), alla reiterazione e frequenza dei traffici, alla dimensione organizzata, all'assenza di fonti lecite di reddito e alla contemporanea sottoposizione del ricorrente ad altra misura per reati economici. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione non sono automaticamente escluse dal decorso del tempo; il giudice deve svolgere una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale. Non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione approfondita tanto più rigorosa quanto maggiore la distanza temporale dai fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche una sanzione pecuniaria equitativa (ammenda) in virtù della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Rilevata la possibilità di non applicare l'ammenda solo quando l'inammissibilità derivi da causa non imputabile al ricorrente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non sussistere una colpa tale da escludere l'ammenda, disponendone comunque l'applicazione in via equitativa.
Massime di principio
- Per la Cassazione un ricorso è inammissibile se ripropone genericamente ragioni già esaminate dal giudice di merito senza affrontarne puntualmente la motivazione: l'impugnazione deve specificamente confrontarsi con le argomentazioni del giudice del gravame.
- Il trascorrere del tempo rispetto ai fatti non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari; il giudice deve effettuare una valutazione prognostica che consideri modalità, quantità, reiterazione, organizzazione dell'attività criminosa, situazione economica e personalità dell'indagato.
- Per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari quando i fatti sono datati, il difensore deve fornire elementi concreti che inattivino la valutazione prognostica (es. documentare la cessazione dei contatti criminali, acquisire elementi che mostrino fonti lecite di reddito, prove di riabilitazione o impedimenti oggettivi alla reiterazione).
- Nel valutare misure per reati di spaccio, fattori aggravanti rilevanti sono l'entità degli stupefacenti (quantità elevata), la ripetizione dei traffici e la struttura organizzata dell'attività; questi elementi possono giustificare la permanenza della misura anche dopo anni.
- Attenzione procedurale: un ricorso infondato o non specifico può comportare condanna alle spese e l'applicazione di ammenda; valutare la strategicità dell'impugnazione e il necessario approfondimento motivazionale prima di proporla.
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