Sentenza n. 11050/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, , Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 607/10.05.2021; - a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; - nonché, per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso - della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea. - Per la condanna delle Amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del titolo rumeno di specializzazione sul sostegno, ritenendo mancante l'attestazione del Ministero rumeno prevista dall'art. 13 della direttiva 2013/55/UE e dichiarando, inoltre, l'incompetenza del Ministero dell'Istruzione in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca. Sono stati dedotti l'inottemperanza a una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un pregresso diniego, la violazione della disciplina europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea e l'illegittimità dell'affermazione di incompetenza ministeriale. Il ricorrente aveva prodotto, tra gli altri documenti, l'Adverinta rilasciato dal Ministero rumeno dell'Educazione nazionale, comprensivo degli esami svolti nel percorso di psicopedagogia speciale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'Adverinta prodotto dal ricorrente sia riconducibile all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, secondo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in particolare dalla sentenza n. 22/2022 sui titoli di formazione conseguiti in Romania. L'amministrazione deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare l'equipollenza della formazione e, ove necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Tale valutazione deve riguardare anche la formazione specifica per l'insegnamento di sostegno, comprensiva delle competenze didattiche e psicopedagogiche e del tirocinio. Il TAR ha inoltre escluso l'incompetenza del Ministero dell'Istruzione: la controversia riguarda il riconoscimento della formazione estera ai fini dell'esercizio della professione di insegnante di sostegno, non il mero riconoscimento di un titolo di studio. La competenza spetta quindi al Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dal d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020. L'amministrazione è stata condannata al riesame dell'istanza alla luce dei principi indicati, con eventuale sottoposizione a misure compensative. Le spese sono state compensate per i pregressi contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2005/36/CE
attestazione di qualifica
L'attestazione rumena Adverinta, rilasciata al termine del percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione, può integrare un'attestazione di qualifica rilevante ai fini del riconoscimento professionale.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
L'amministrazione deve valutare l'equipollenza della formazione e, ove sussistano differenze rilevanti, disporre misure compensative adeguate e proporzionate.
organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale
La competenza sul riconoscimento della formazione estera finalizzata all'esercizio della professione di insegnante di sostegno spetta al Ministero dell'Istruzione, trattandosi di qualificazione professionale scolastica e non di mero titolo di studio.
art. 13 direttiva 2013/55/UE
La disposizione è richiamata dal provvedimento ministeriale come fondamento della necessità di un'attestazione del Ministero rumeno; il TAR, alla luce della disciplina europea e della giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria, ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sulla mancata considerazione dell'Adverinta prodotta.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania, l'Adverinta rilasciata dall'autorità rumena al termine del percorso formativo previsto per l'accesso alla professione può essere qualificata come attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE.
- L'autorità competente non può respingere l'istanza di riconoscimento senza valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite nello Stato membro d'origine, anche quando la formazione sia stata svolta a tempo parziale, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità del percorso.
- Quando la formazione estera non sia integralmente equipollente a quella richiesta in Italia, l'amministrazione deve valutare e, ove necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.
- La formazione estera relativa alla specializzazione per l'insegnamento di sostegno deve essere valutata anche con riguardo alle competenze didattiche e psicopedagogiche e al tirocinio specificamente svolto, poiché tali elementi concorrono a definire la professionalità dell'insegnante di sostegno.
- La competenza a riconoscere una formazione professionale conseguita all'estero ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno spetta al Ministero dell'Istruzione; non si tratta del riconoscimento di un mero titolo di studio di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.
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