Sentenza n. 777/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 490/2025 del Tribunale di Ancona-Sez. Lavoro, pubblicata in data 18/08/2025 e notificata in data 19/08/2025 in copia conforme anche ai fini dell’esecuzione forzata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, regolarmente notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione della Cancelleria relativa al passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che tra la notifica della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, poiché il titolo giudiziale non risultava eseguito e l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa, essendosi costituita solo formalmente. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda all'esecuzione entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro, la cui attribuzione economica deve essere integralmente eseguita dall'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, nel processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, quando il titolo esecutivo è una sentenza notificata all'Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- L'Amministrazione è inottemperante quando non esegue integralmente un giudicato che riconosce al privato una prestazione pecuniaria, salvo che dimostri l'avvenuto pagamento o adduca specifiche ragioni ostative giuridicamente rilevanti.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inerzia dell'Amministrazione impone al giudice di ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e a un'apposita istanza del creditore.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.
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