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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20993/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni emesso nei confronti di una società. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e sulle notificazioni, lamentando che l'appello dell'Ufficio fosse stato notificato senza prova del perfezionamento della notifica e senza produzione dell'avviso di ricevimento, con conseguente difetto di instaurazione del contraddittorio in appello. Gli altri motivi censuravano la sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel fascicolo non risultava l'avviso di ricevimento dell'appello notificato a mezzo posta, né la prova della sua produzione nel giudizio di merito. Poiché nel processo tributario la mancata produzione dell'avviso di ricevimento dell'appello notificato direttamente per posta comporta l'inammissibilità del gravame, la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, essendo il giudizio di appello improseguibile. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda; l'Agenzia è stata invece condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    la notificazione diretta a mezzo servizio postale è rilevante ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio nel processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    richiamato tra le norme invocate nel primo motivo in tema di notificazioni e costituzione in giudizio.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    impone il deposito dell'originale del ricorso notificato o della copia con prova della spedizione/ricezione; la ratio è consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione e del passaggio in giudicato.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    l'appello notificato direttamente per posta è inammissibile se non è depositato l'avviso di ricevimento entro il termine previsto.

  • art. 8 L. 890/1982

    richiamato nel primo motivo in tema di notificazione postale e prova della ricezione.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio.

  • art. 360 c.p.c.

    fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente il deposito di memoria scritta nel rito camerale di legittimità nei casi considerati.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    insieme all'art. 382 c.p.c. giustifica la cassazione senza rinvio quando il giudizio di appello non avrebbe potuto proseguire.

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proseguita nel grado di merito.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la decadenza dall'impugnazione e il controllo sul passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello notificato direttamente a mezzo posta è inammissibile se nel termine di legge non viene depositato l'avviso di ricevimento, poiché solo tale documento prova il perfezionamento della notifica e la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
  • La mancata prova della regolare notificazione dell'atto di appello integra un vizio processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, perché attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio.
  • Quando la Corte di cassazione accerta che l'appello era inammissibile per difetto della prova della notificazione, la sentenza di secondo grado va cassata senza rinvio, in quanto il giudizio di appello non avrebbe potuto proseguire.
  • Nel rito camerale di legittimità, la parte che abbia già depositato procura e non possa partecipare oralmente per effetto delle sopravvenienze normative può difendersi mediante memoria scritta.
  • La produzione tardiva dell'avviso di ricevimento nel giudizio di cassazione non sana il radicale vizio processuale che rendeva improcedibile o inammissibile l'appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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