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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06525/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un ente locale impugnava il provvedimento con cui gli era stata irrogata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni ed era stato disposto il recupero di somme percepite per attività extraistituzionali svolte negli anni 2006-2009. Sosteneva di avere ottenuto autorizzazioni sindacali, seppure rilasciate in un momento successivo allo svolgimento delle attività, e che fossero stati comunque esclusi conflitti di interesse o pregiudizi per l'amministrazione. In cassazione lamentava la violazione dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che il recupero non potesse essere applicato automaticamente, avesse natura sanzionatoria e dovesse essere graduato; deduceva inoltre che gli importi erano già stati tassati e sollevava questione di legittimità costituzionale della norma per asserito contrasto con vari parametri costituzionali e per eccesso di delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i rilievi. Ha affermato che, in caso di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, l'autorizzazione deve essere preventiva e che amministrazione, conferente e dipendente hanno l'obbligo di rappresentare l'incarico per consentire la verifica ex ante dell'assenza di conflitti di interesse. Ha inoltre ribadito che il recupero delle somme percepite per attività extraistituzionale non autorizzata ha funzione riparatoria e compensativa dell'inadempimento degli obblighi di fedeltà ed esclusività, non integra una sanzione amministrativa e non è soggetto alla disciplina della L. 689/1981. La doglianza sulla tassazione delle somme è stata ritenuta inammissibile perché nuova in appello, mentre la questione di costituzionalità è stata reputata manifestamente infondata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    impone l'autorizzazione preventiva per gli incarichi retribuiti extraistituzionali del dipendente pubblico; il recupero delle somme percepite per incarico non autorizzato ha funzione recuperatoria e compensativa dell'inadempimento agli obblighi di fedeltà ed esclusività.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ne ravvisa la lesione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, ma la censura è respinta perché l'assunto interpretativo sulla necessità dell'autorizzazione preventiva è confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • L. n. 689 del 1981

    la disciplina delle sanzioni amministrative non si applica al recupero ex art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, che non è qualificato come sanzione amministrativa.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2, comma 1, lett. c), n. 7, L. n. 421 del 1992

    richiamato per escludere l'eccesso di delega, poiché la disciplina delegata sulla responsabilità e incompatibilità nel pubblico impiego comprende la regolazione dei divieti di cumulo di impieghi e incarichi.

  • art. 97 Cost.

    il recupero delle somme è coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 98 Cost.

    conferma l'obbligo di esclusività del dipendente pubblico e la legittimità del meccanismo di recupero.

  • art. 3 Cost.

    non è violato perché il recupero opera in modo ragionevole quale restituzione di quanto percepito in violazione del rapporto di lavoro.

  • art. 4 Cost.

    non risulta leso il diritto al lavoro del dipendente, mentre viene tutelato il pregiudizio del datore pubblico per l'inadempimento.

  • art. 24 Cost.

    non è leso, poiché la misura non ha natura sanzionatoria e il dipendente ha potuto agire in giudizio.

  • art. 76 Cost.

    escluso l'eccesso di delega, ritenendo la disciplina coerente con i principi civilistici e con la legge delega.

  • art. 101 Cost.

    non rileva in senso lesivo, dato che la misura non è sanzionatoria e la tutela giurisdizionale è garantita.

  • art. 111 Cost.

    non rileva in senso lesivo per le stesse ragioni sulla natura della misura e sulla tutela giudiziaria.

  • art. 113 Cost.

    non rileva in senso lesivo, essendo garantita la piena tutelabilità giurisdizionale della posizione del dipendente.

Massime di principio

  • Per gli incarichi retribuiti conferiti a dipendenti pubblici, l'autorizzazione dell'amministrazione deve essere preventiva, perché la verifica dell'assenza anche solo potenziale di conflitto di interessi va svolta ex ante.
  • L'obbligo di comunicazione dell'incarico grava sia sul dipendente pubblico sia sul soggetto conferente, così da consentire all'ente datore di valutare se autorizzare l'attività extraistituzionale.
  • Il recupero delle somme percepite dal dipendente per attività extraistituzionale non autorizzata ha natura recuperatoria e compensativa dell'inadempimento agli obblighi di fedeltà ed esclusività, e non costituisce sanzione amministrativa.
  • Quando la legge predetermina l'ammontare da recuperare, non è configurabile una graduazione discrezionale della misura da parte dell'amministrazione o del giudice.
  • Le questioni nuove, non introdotte tempestivamente nei gradi di merito e non documentate nel ricorso per cassazione, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La disciplina del recupero ex art. 53 d.lgs. 165/2001 è coerente con i principi di buon andamento, imparzialità ed esclusività del pubblico impiego e non integra illegittimità costituzionale per automatismo del recupero.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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