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Circolare

Circolare numero 117 del 17-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’ulteriore proroga, prevista dall’art. 39 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, della sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Definisce i beneficiari, i periodi contributivi sospesi, le modalità operative di sospensione per le diverse categorie e le regole di recupero delle somme sospese in 120 rate mensili da gennaio 2011. Riporta inoltre le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.

Sisma Abruzzo 2009: ulteriore proroga della sospensione contributiva e modalità di recupero

Sisma Abruzzo 2009: ulteriore proroga della sospensione contributiva e modalità di recupero

La circolare disciplina l’estensione della sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, alla luce dell’art. 39 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Definisce i destinatari della proroga, i periodi sospesi, gli adempimenti operativi per le diverse gestioni e le modalità di recupero dei contributi sospesi, oltre alle relative istruzioni contabili.

Quadro normativo e finalità della proroga

La disciplina interviene sulla sospensione già prevista per i versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma Abruzzo 2009. La conversione in legge del decreto-legge ha ampliato e chiarito la platea dei beneficiari e, soprattutto, ha sciolto la riserva sulle modalità di recupero delle somme sospese nel periodo aprile 2009-giugno 2010, estendendo la sospensione contributiva fino al 15 dicembre 2010 per i soggetti ammessi.

Soggetti beneficiari della proroga

I soggetti interessati sono individuati come:

  • persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

La verifica del requisito del volume d’affari deve riferirsi all’anno d’imposta 2009 e risultare dalla dichiarazione IVA relativa a tale anno, se presentata; in mancanza, il contribuente può desumerlo dai dati contabili in proprio possesso.

La proroga può essere fruita soltanto da coloro che erano già stati ammessi alla sospensione dei versamenti contributivi, cioè:

  • datori di lavoro privati;
  • lavoratori autonomi, compreso il settore agricolo;
  • committenti di collaboratori a progetto.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è richiesta una dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il volume d’affari non superiore a 200.000 euro nell’anno d’imposta 2009, da presentare alla sede INPS competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. L’INPS effettuerà poi verifiche centrali, in raccordo con l’Agenzia delle Entrate, recuperando le eventuali sospensioni indebite secondo il regime sanzionatorio ordinario. La norma esclude espressamente il rimborso di quanto già versato. Restano inoltre escluse banche e imprese di assicurazione.

Periodo contributivo oggetto di sospensione

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 1° luglio 2010 e il 15 dicembre 2010. La circolare specifica che la norma non sospende gli adempimenti, i quali devono comunque essere effettuati entro il 15 dicembre 2010.

Modalità operative per categoria

Aziende con dipendenti

Per i datori di lavoro che denunciano i contributi tramite flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga di competenza da giugno 2010 a ottobre 2010. Per fruire del prolungamento:

  • le aziende continuano a utilizzare il codice di autorizzazione "2Q";
  • il codice è confermato automaticamente per i datori di lavoro persone fisiche;
  • per i datori di lavoro diversi dalle persone fisiche il codice è confermato dalla sede INPS previa presentazione della dichiarazione di responsabilità.

Nel flusso UniEmens, per i periodi di paga da giugno 2010 a ottobre 2010, deve essere indicato il codice evento "N954". Il risultato del flusso può generare:

  • credito INPS da versare con le consuete modalità F24;
  • credito azienda;
  • saldo a zero.

Artigiani e commercianti

La sospensione dei versamenti riguarda i contributi dovuti con scadenza:

  • 20 agosto 2010, per i contributi sul minimale di reddito imponibile del II trimestre 2010;
  • 16 novembre 2010, per i contributi sul minimale di reddito imponibile del III trimestre 2010;
  • 30 novembre 2010, per il II acconto eccedente il minimale 2010.

La sospensione si estende anche ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi in tali date.

Liberi professionisti e committenti della Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del contributo dovuto a titolo di 2° acconto 2010, in coincidenza con il versamento fiscale.

Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili dalla scadenza del 16 luglio 2010 fino a quella del 16 novembre 2010.

La circolare ribadisce che per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni la sospensione non opera, poiché la normativa di protezione civile è limitata al solo settore privato.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda il versamento con scadenza 16 settembre 2010 relativo al I trimestre 2010. Anche in questo caso la sospensione opera per eventuali contributi pregressi posti in riscossione a tale scadenza.

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e per i concedenti PC/CF sono sospese le rate con scadenza:

  • 16 luglio 2010, 1ª rata 2010;
  • 16 settembre 2010, 2ª rata 2010;
  • 16 novembre 2010, 3ª rata 2010.

Anche qui la sospensione si estende ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle medesime scadenze.

Recupero dei contributi sospesi

La legge n. 122/2010 disciplina la ripresa della riscossione sia per la sospensione aprile 2009-giugno 2010 sia per il periodo più ampio aprile 2009-dicembre 2010. In entrambi i casi il recupero avviene:

  • in 120 rate mensili costanti;
  • a decorrere da gennaio 2011;
  • senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

La rata non può essere inferiore a 50 euro.

La circolare distingue due ipotesi:

  • per i soggetti non interessati alla proroga, si considera l’ammontare dei contributi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, da ripartire in 120 rate mensili;
  • per i soggetti interessati alla nuova proroga, si considera l’ammontare sospeso dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010, sempre da ripartire in 120 rate mensili.

Sono confermate le istruzioni operative già illustrate nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010. I piani di ammortamento già emessi prima della conversione della norma e già inviati ad aziende e lavoratori autonomi agricoli devono ritenersi nulli; le sedi devono quindi inoltrare nuovi piani contenenti i nuovi periodi sospesi ai soggetti che abbiano già presentato domanda e risultino in possesso dei requisiti previsti. Le rate non pagate entro i termini sono assoggettate all’ordinario regime sanzionatorio.

Istruzioni contabili

Per le aziende, i contributi sospesi devono essere imputati al conto GPA 00/114, già istituito con la circolare n. 59 del 21 aprile 2009 e per l’occasione ridenominato. Il recupero dei contributi sospesi da aprile 2009 a dicembre 2010 è rilevato in avere del medesimo conto tramite scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie effettuate al conto GPA 52/099. La circolare rinvia alle istruzioni del messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004 per le scritture di storno e per l’aggiornamento del partitario. Sulla base delle risultanze del partitario devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo le aziende che risultino inadempienti. Al conto GPA 00/114 è inoltre abbinata la causale esistente del modello FL02 10106, poiché le riscossioni riguardano contributi contenuti nelle denunce UniEmens.

Per artigiani e commercianti, i versamenti vanno imputati ai seguenti conti:

  • in unica soluzione: GPA 52/076 e GPA 52/072 per gli artigiani; GPA 52/077 e GPA 52/073 per i commercianti;
  • in forma rateale: ARR 52/055 per gli artigiani; COR 52/055 per i commercianti.

Per i liberi professionisti e i committenti della Gestione separata, il recupero va imputato al conto PAR 52/020.

Per il settore agricolo, i conti indicati sono:

  • GPA 54/031 per piccoli coloni e compartecipanti familiari PC/CF;
  • GPA 54/032 per lavoratori agricoli dipendenti OTI/OTD;
  • GPA 54/033 per lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali CD/CM/IAP.

Allegati e ricognizione delle scadenze

Gli allegati riportano il testo normativo di riferimento, l’elenco dei comuni abruzzesi interessati e la variazione al piano dei conti. È inoltre presente un prospetto riepilogativo delle scadenze sospese dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010, con indicazione delle categorie interessate, dei contributi sospesi, del codice di autorizzazione "2Q" e del codice evento "N954" per le aziende non agricole.

Punti principali

Proroga della sospensione contributiva

La circolare recepisce la proroga della sospensione dei versamenti contributivi disposta dall’art. 39 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla L. n. 122/2010. La proroga riguarda i soggetti colpiti dal sisma Abruzzo 2009 e scioglie la riserva sulle modalità di recupero dei contributi sospesi dal periodo aprile 2009-giugno 2010, estendendo la sospensione fino al 15 dicembre 2010 per i soggetti ammessi.

Soggetti beneficiari

Sono destinatari della proroga le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro riferito all’anno d’imposta 2009. La circolare precisa che possono beneficiare della proroga solo i soggetti già ammessi alla sospensione contributiva: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, e committenti di collaboratori a progetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è richiesta una dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000 da presentare alla sede INPS competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. Sono esclusi banche e imprese di assicurazione.

Periodo contributivo sospeso

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 1° luglio 2010 e il 15 dicembre 2010. La norma non sospende gli adempimenti, che devono comunque essere effettuati entro il 15 dicembre 2010.

Modalità di sospensione per le aziende

Per i datori di lavoro che trasmettono la denuncia contributiva con flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2010 a ottobre 2010. Il codice di autorizzazione resta il "2Q": viene confermato automaticamente per i datori di lavoro persone fisiche; per gli altri soggetti è confermato dalla sede INPS previa presentazione della dichiarazione di responsabilità. Nel flusso UniEmens deve essere indicato il codice evento "N954" per i periodi da giugno a ottobre 2010. Le risultanze possono generare credito INPS da versare con F24, credito azienda o saldo a zero.

Modalità di sospensione per artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali sono sospesi i contributi con scadenza 20 agosto 2010, 16 novembre 2010 e 30 novembre 2010, relativi rispettivamente al II trimestre 2010, al III trimestre 2010 e al II acconto eccedente il minimale 2010. La sospensione si applica anche ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi a tali scadenze.

Modalità di sospensione per gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del contributo dovuto a titolo di 2° acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale. Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili dalla scadenza del 16 luglio 2010 a quella del 16 novembre 2010. La sospensione non opera per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Modalità di sospensione per il settore agricolo

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera è sospeso il versamento con scadenza 16 settembre 2010 relativo al I trimestre 2010, inclusi gli eventuali contributi pregressi posti in riscossione a tale scadenza. Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IATP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospese le rate con scadenza 16 luglio 2010, 16 settembre 2010 e 16 novembre 2010, corrispondenti alla 1ª, 2ª e 3ª rata 2010.

Recupero dei contributi sospesi

La ripresa della riscossione avviene, per tutti i soggetti interessati, mediante 120 rate mensili costanti a partire da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. L’importo della rata non può essere inferiore a 50 euro. Per i soggetti non interessati alla proroga si recuperano i contributi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010; per i soggetti interessati alla proroga si recuperano quelli sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010. I piani di ammortamento già emessi prima della conversione della norma sono dichiarati nulli e le sedi devono trasmettere nuovi piani per i soggetti aventi diritto.

Istruzioni contabili e conti

Per le aziende i contributi sospesi sono imputati al conto GPA 00/114, con recupero in avere mediante scritture di storno delle contabilizzazioni provvisorie sul conto GPA 52/099. Al conto GPA 00/114 è associata la causale di modello FL02 10106. Per artigiani e commercianti i versamenti in unica soluzione sono imputati ai conti GPA 52/076 e GPA 52/072 per gli artigiani, GPA 52/077 e GPA 52/073 per i commercianti; i versamenti rateali ai conti ARR 52/055 e COR 52/055. Per la Gestione separata il recupero va al conto PAR 52/020. Per il settore agricolo i recuperi sono imputati ai conti GPA 54/031, GPA 54/032 e GPA 54/033 a seconda della categoria.

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