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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10476 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Fideuram Investimenti aveva chiesto il rimborso di lire 140.625.000, versate in eccesso per imposta sostitutiva sui titoli industriali del Fondo ImiCapital nell'anno 1994, sostenendo di avere applicato per errore l'aliquota dello 0,25% anziché quella agevolata dello 0,10% prevista dalla legge. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società aveva ottenuto il rimborso nei primi due gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia la possibilità di presentare, all'epoca, una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, sia la sufficienza della dichiarazione non rettificata a dimostrare definitivamente il credito, in assenza della documentazione richiesta per applicare l'aliquota agevolata.

La decisione

La Corte ha respinto la prima censura dell'Agenzia, stabilendo che, prima dell'introduzione dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente era emendabile senza limiti temporali, salvo decadenze o esaurimento del rapporto tributario. Ha invece accolto la seconda censura: il mancato accertamento entro i termini non consolida automaticamente il credito indicato in dichiarazione e non impedisce all'Amministrazione di contestare il debito richiesto a rimborso. Il contribuente deve provare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di pagamento e l'effettiva sussistenza del credito, inclusa la documentazione necessaria per l'aliquota agevolata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della documentazione e delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 77 del 1983, art. 9

    ritenuta agevolata dello 0,10%

    La norma prevedeva l'aliquota agevolata applicabile, secondo i presupposti di legge, ai titoli industriali del fondo interessato.

  • Legge n. 77 del 1983, art. 5, lettere c) e d)

    La fruizione dell'aliquota agevolata era subordinata alla produzione della documentazione prevista dalla disposizione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8

    Prima dell'introduzione della disciplina successiva, prevedeva termini per le dichiarazioni integrative a favore del fisco, mentre la dichiarazione integrativa a favore del contribuente era generalmente emendabile senza limiti temporali, salvi i limiti delle decadenze e dell'esaurimento del rapporto.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    Ha introdotto una disciplina specifica e termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative anche a favore del contribuente, con decorrenza indicata dalla sentenza.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Nella procedura di rimborso, pone sul contribuente che sostiene di avere versato più del dovuto l'onere di dimostrare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale dell'onere della prova: chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi li contesta deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Massime di principio

  • La mancata rettifica di una dichiarazione entro i termini ordinari non rende automaticamente definitivo il credito d'imposta esposto dal contribuente.
  • La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare maggiori imposte non le impedisce di contestare l'esistenza di un credito quando il contribuente chiede un rimborso.
  • In una domanda di rimborso, il contribuente deve dimostrare con documentazione idonea sia il pagamento eccedente sia tutti i presupposti sostanziali per ottenere l'agevolazione fiscale.
  • Una dichiarazione integrativa a favore del contribuente può correggere un errore dichiarativo secondo la disciplina applicabile ratione temporis, ma non sostituisce la prova documentale del credito.
  • Il giudice deve distinguere tra il termine per rettificare la dichiarazione e la successiva procedura di rimborso: la scadenza del primo non comporta automaticamente l'accoglimento della seconda.

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