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Interpello

Risposta n. 251 del 16/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene applicabile l’IVA ordinaria, perché mancherebbe il necessario nesso istituzionale tra chi eroga l’attività didattica e chi fornisce i servizi accessori di vitto e alloggio, richiesto dalla prassi richiamata.

Regime IVA per i servizi di gestione di convitti scolastici affidati tramite appalto

Il quesito

Il contribuente chiede se il corrispettivo dell’appalto per la gestione dei convitti, sia per la quota pagata dagli studenti sia per quella corrisposta dalla Provincia, possa rientrare nell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, del DPR 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che l’esenzione non si applica: non emerge un nesso istituzionale o un collegamento funzionale qualificato tra la società e le scuole pubbliche frequentate dai convittori; di conseguenza, l’intero corrispettivo dell’appalto, comprensivo di rette degli studenti e quota a carico della Provincia, è imponibile IVA.

Servizi di gestione convitto e regime IVA

L’interpello riguarda il trattamento IVA dei corrispettivi previsti da un appalto per la gestione dei convitti scolastici "Gamma" e "Omega" del Comune "X", aggiudicato dal "Consorzio Alfa" a seguito di gara indetta dalla Provincia Beta. Il nodo interpretativo è se i servizi resi possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni educative e didattiche dall’art. 10, comma 1, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Fattispecie e assetto contrattuale

La Provincia, in base alla Legge provinciale n. 7 del 1974 e all’art. 16-bis della stessa, persegue finalità di tutela del diritto allo studio e di rimozione delle disuguaglianze economiche e sociali, anche mediante servizi abitativi in forma di convitto gestiti direttamente o affidati a terzi.

Il contratto di appalto affidato al Consorzio Alfa ha per oggetto la gestione dei convitti e comprende, oltre alla pensione completa, una serie di servizi accessori, tra cui:

  • sostegno pedagogico qualificato e aiuto nello svolgimento dei compiti, con attività ricreative adeguate all’età;
  • gestione delle iscrizioni per gli anni scolastici successivi;
  • scambio di informazioni con scuole e genitori sull’evoluzione personale e scolastica;
  • adeguata formazione del personale.

L’esecuzione del contratto è iniziata il 1° novembre 2018 ed è prevista fino al 31 ottobre 2020, con possibile proroga fino a 12 mesi.

Il corrispettivo è determinato sulla base di un costo mensile pro capite stimato in euro 680,00, ribassato in gara. Una quota pari a euro 380,00 al mese è corrisposta direttamente dagli studenti all’affidatario per nove mesi per ogni anno scolastico; la parte residua è pagata dalla Provincia su fattura. La Provincia mette inoltre gratuitamente a disposizione locali, impianti, arredi e attrezzature.

Quesito del contribuente

La società chiede se il corrispettivo dell’appalto possa essere considerato esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20), del DPR 633/1972, sia per la quota a carico degli studenti sia per quella a carico della Provincia.

Soluzione interpretativa proposta

La società ritiene di dover applicare l’aliquota IVA ordinaria sui servizi offerti. Secondo il contribuente, infatti, non esisterebbe il necessario "nesso istituzionale" tra il soggetto che eroga le prestazioni didattiche e quello che presta i servizi accessori, come richiesto dalla circolare n. 150 del 10 agosto 1994.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 132, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’esenzione per educazione, insegnamento, formazione e servizi strettamente connessi resi da enti pubblici o organismi riconosciuti;
  • l’art. 10, comma 1, n. 20), del DPR 633/1972, che esenta le prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti, comprese le prestazioni relative ad alloggio, vitto e fornitura di libri e materiali didattici, anche se fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati;
  • la circolare 10 agosto 1994, n. 150, secondo cui non basta un semplice rapporto convenzionale tra l’ente che eroga l’attività didattica e quello che presta i servizi accessori, ma occorre un nesso istituzionale tale da assicurare obiettivi funzionalmente coordinati.

Viene inoltre ricordato l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui le esenzioni IVA sono di stretta interpretazione, e della Corte di Cassazione, che ha chiarito come l’esenzione per vitto e alloggio richieda, in caso di soggetti distinti, un collegamento funzionale qualificato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, nel caso concreto, i servizi di gestione dei convitti sono resi dalla società con una propria organizzazione di beni e mezzi, autonoma rispetto a quella delle scuole pubbliche frequentate dai convittori, dietro pagamento di un corrispettivo composto da una quota a carico degli studenti e da una quota a carico della Provincia.

Dall’esame della documentazione non emerge però uno specifico nesso istituzionale tra la società e le scuole pubbliche tale da integrare un collegamento funzionale qualificato. A supporto di tale conclusione l’Agenzia richiama anche alcuni elementi fattuali emersi dagli atti:

  • tra i componenti degli organi collegiali della società non figurano rappresentanti della Provincia né delle scuole frequentate dai convittori;
  • la gestione dei convitti non risulta essere l’attività prevalente della società, alla luce del volume d’affari.

Pertanto, l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del DPR 633/1972 non è applicabile.

Conclusioni operative

Il corrispettivo spettante all’affidatario per la gestione dei convitti, comprensivo delle rette mensili pagate dai convittori e della quota a carico della Provincia, deve essere assoggettato a IVA in regime di imponibilità ordinaria.

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