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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10292/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 23/02/2024 sostenendo, in sintesi: (i) violazione del diritto di difesa e dell'art. 601 c.p.p. e dell'art. 24 Cost., perché il decreto di fissazione dell'appello avvertiva che il processo sarebbe proseguito solo per la conferma delle statuizioni civili inducendo le imputate a non depositare nuovi motivi di appello né chiedere trattazione orale; (ii) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo della truffa: la Corte avrebbe ritenuto la consapevolezza della falsità della fideiussione sulla base della sola ricezione di un decreto ingiuntivo senza provare la falsità della fideiussione e senza considerare l'immediata opposizione presentata; (iii) contraddittorietà tra l'assoluzione del coimputato Medri e la condanna delle ricorrenti, atteso che Medri avrebbe seguito la pratica e l'istruttoria non avrebbe fornito elementi diversi per le imputate rispetto a quelli che hanno giustificato l'assoluzione di Medri.

La decisione

Per Maria Antonietta Zanzi (ora Apostoli Monti) il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto la mancanza di interesse concreto all'impugnazione (nessun vantaggio ottenibile dall'annullamento, la posizione penale era estinta per prescrizione) e ha considerato i successivi motivi come doglianze di fatto non sindacabili in cassazione. Conseguentemente Zanzi è condannata alle spese e ad una ammenda di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Per Lia Apostoli Monti il ricorso è accolto: la Cassazione ha rilevato la violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dovuta all'indicazione fuorviante nel decreto di citazione; ha quindi annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti per nullità e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna (il reato non risultava prescritto alla data della decisione). I motivi sostanziali relativi alla responsabilità penale sono stati assorbiti dall'accoglimento del motivo processuale di Lia.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità di rispetto delle formalità e della comunicazione degli atti processuali ed alla tutela del diritto di difesa nel passaggio tra gradi di giudizio; invocato in relazione al decreto di citazione che avrebbe limitato l'oggetto del giudizio d'appello.

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'indicazione contenuta nel decreto di fissazione abbia compresso tale diritto per Lia, determinando nullità della decisione impugnata.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Norma sugli ulteriori motivi di appello: le ricorrenti lamentavano di essersi astenute dal proporre nuovi motivi in appello per effetto del decreto di fissazione; la questione è rilevante ai fini dell'accertamento della violazione del contraddittorio per Lia.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Requisito dell'interesse concreto ad impugnare: la Cassazione ha richiamato questo criterio per escludere l'interesse di Zanzi, ritenendo che l'annullamento non le avrebbe apportato vantaggi utili.

  • artt. 129 e 578 cod. proc. pen.

    Principi che regolano la valutazione della prova e il sindacato di merito: la Corte ha ritenuto che le censure di fatto relative alla motivazione della Corte territoriale fossero inammissibili in sede di legittimità poiché consistenti in rivalutazione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione delle sanzioni per ricorsi inammissibili: applicata con condanna di Zanzi al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo: richiamato unitamente all'art. 24 Cost. per fondare la pronuncia di nullità per violazione del contraddittorio nei confronti di Lia.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in cassazione è necessario non solo essere legittimati astrattamente, ma avere un interesse concreto e attuale: se l'annullamento non produce un vantaggio processuale utile il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione del fatto; i motivi che impugnano la valutazione probatoria e la motivazione in fatto sono in linea di massima inammissibili se consistono in mera rivalutazione degli elementi di fatto.
  • Una indicazione fuorviante contenuta nel decreto di fissazione dell'appello che induce la parte a non proporre nuovi motivi o a non richiedere la trattazione orale può integrare violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della decisione e rinvio per nuovo giudizio.
  • Se la nullità per violazione del contraddittorio è accertata, i motivi sostanziali relativi alla responsabilità penale possono rimanere assorbiti e il giudice amministrativo ordinerà il rinvio per nuovo esame davanti ad altra composizione della Corte d'appello.
  • La proposizione di ricorsi palesemente infondati o privi di interesse concreto può comportare la condanna alle spese e, se emergono profili di colpa, anche al pagamento di una ammenda in favore della cassa delle ammende.

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