Sentenza del 07/07/2016 n. 4056 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FINANZA LOCALE - PUBBLICITÀ - Esenzione da imposta - Enti sportivi dilettantistici - Posizionamento pubblicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista per la pubblicità realizzata nell'ambito di attività sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro. Il punto decisivo era stabilire se l'esenzione potesse estendersi anche ai mezzi pubblicitari collocati su supporti a fregio della via pubblica o all'esterno delle tribune, visibili indistintamente dai passanti, oppure se fosse limitata ai mezzi rivolti verso gli impianti sportivi e collegati direttamente all'attività sportiva ivi esercitata.
La decisione
La sentenza ha adottato un'interpretazione restrittiva delle norme agevolative. L'esenzione è riconosciuta quando i mezzi pubblicitari sono rivolti verso gli impianti sportivi e la sponsorizzazione è finalizzata a reperire fondi per agevolare enti sportivi dilettantistici privi di scopo di lucro. L'esenzione, invece, non opera per i mezzi collocati su supporti a fregio della via pubblica o applicati all'esterno delle tribune, rivolti alla generalità della collettività e destinati a essere visti da chiunque transiti, se privi di uno specifico collegamento con l'attività sportiva svolta nell'impianto.
Norme richiamate
Norme agevolative in materia di imposta sulla pubblicità per enti sportivi dilettantistici privi di scopo di lucro
La sponsorizzazione di terzi mediante mezzi pubblicitari, avente ad oggetto il reperimento dei fondi necessari ad agevolare gli enti sportivi dilettantistici e privi di scopo di lucro, va esente dall'imposta sulla pubblicità qualora gli stessi mezzi siano rivolti verso gli impianti sportivi.
L'agevolazione è subordinata sia alla natura del beneficiario, che deve essere un ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro, sia al collegamento oggettivo tra i mezzi pubblicitari e l'impianto o l'attività sportiva. Non è sufficiente che la pubblicità serva genericamente a finanziare l'ente.
Principio di interpretazione restrittiva delle norme agevolative
Stante un'interpretazione restrittiva delle norme agevolative
Le esenzioni fiscali non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti. In caso di dubbio, l'agevolazione non si applica a fattispecie solo analoghe o indirettamente collegate a quella prevista dalla legge.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a situazioni non chiaramente comprese nella disposizione agevolativa.
- Per ottenere l'esenzione dalla pubblicità collegata ad attività sportive dilettantistiche non basta che il ricavato finanzi un ente senza scopo di lucro: deve sussistere anche un nesso diretto tra il mezzo pubblicitario e l'impianto o l'attività sportiva.
- La pubblicità visibile dalla generalità dei passanti, collocata sulla via pubblica o rivolta verso l'esterno dell'impianto, tende a essere considerata pubblicità ordinaria e quindi imponibile, se non è specificamente diretta verso l'interno dell'impianto.
- Nella valutazione dell'esenzione assumono rilievo il luogo di collocazione del mezzo, il suo orientamento, il pubblico destinatario e il collegamento concreto con l'attività sportiva esercitata.
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