Cassazione Civile, Ordinanza n. 14337/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società consolidante ha impugnato, in sede di legittimità, la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello contro il diniego di primo grado relativo a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori redditi accertati nei confronti della società consolidata. Nel corso del giudizio di cassazione è emerso che la società consolidata aveva definito la pretesa impositiva mediante adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con conseguente estinzione del debito. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; anche l'Avvocatura dello Stato ha dato atto del buon esito della definizione agevolata e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la definizione agevolata si era perfezionata con la presentazione della dichiarazione di adesione e il pagamento integrale delle somme dovute, con effetto estintivo totale del debito. Ha inoltre affermato che, in ragione del vincolo di solidarietà tra consolidante e consolidata, tale definizione operava anche in favore della ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, senza pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
la definizione agevolata si perfeziona, con effetto estintivo del debito, mediante presentazione della dichiarazione di adesione entro il termine previsto e pagamento integrale delle somme dovute
art. 46 proc. trib.
in caso di cessazione della materia del contendere non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Massime di principio
- La definizione agevolata del debito tributario, quando si perfeziona secondo le condizioni di legge, estingue integralmente la pretesa impositiva oggetto di lite e determina la cessazione della materia del contendere.
- Se tra i soggetti passivi del rapporto sussiste un vincolo di solidarietà, l'effetto estintivo derivante dalla definizione agevolata può estendersi anche alla parte che non abbia direttamente aderito, quando la struttura del rapporto lo consenta.
- Nel giudizio tributario, una volta accertata la sopravvenuta definizione della controversia, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza statuire sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
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