Cassazione Penale, Sentenza n. 2071/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che sospendeva l'ordine di carcerazione emesso nei confronti di Alessandro Pini: la Procura deduceva la violazione dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., perché al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione il ricorrente era già detenuto per altra causa e dunque non sussistevano le condizioni per la concessione della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve prevista dall'art. 656 (c. 5/9) non opera se il condannato, al momento dell'esecuzione, si trova già detenuto in carcere in espiazione di pena per altro titolo; la sospensione mira a evitare l'ingresso in carcere di chi può avere accesso a misure alternative, esigenza assente se la persona è già ristrette.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 9
La norma è stata interpretata nel senso che la sospensione dell'ordine di esecuzione non spetta quando, al momento dell'esecuzione, il condannato è già detenuto in carcere per altro titolo; dunque la condizione ostativa della detenzione contemporanea impedisce il beneficio.
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
Il comma disciplina la sospensione dell'esecuzione per pene detentive brevi; la giurisprudenza richiamata sottolinea che il suo scopo è prevenire l'ingresso in carcere di soggetti potenzialmente destinatari di misure alternative, e pertanto non si applica a chi è già ristretto.
legge 15 maggio 1998, n. 151
La Corte richiama l'interpretazione sistematica delle modifiche introdotte da questa legge: le innovazioni legislative (anche in materia penitenziaria) supportano la soluzione per cui la sospensione non può essere accordata a chi è già in detenzione.
Massime di principio
- Verificare sempre lo stato di detenzione del condannato al momento dell'attivazione del titolo esecutivo: se è già detenuto in carcere per altro titolo, la sospensione automatica prevista dall'art. 656 non opera.
- La sospensione prevista dall'art. 656 mira a evitare l'ingresso in carcere di chi può accedere a misure alternative; questa finalità manca se il soggetto è già ristretto, perciò il beneficio è escluso.
- Anche quando la detenzione sia per titolo diverso da quello della condanna da eseguire, la giurisprudenza consolidata esclude la sospensione.
- Se il giudice dell'esecuzione concede comunque la sospensione nonostante la detenzione attuale, la Procura può proporre ricorso per cassazione e ottenere l'annullamento senza rinvio, secondo la prassi qui seguita.
- Occorre tener conto del consolidato orientamento della Cassazione: orientamenti giurisprudenziali più anziani in senso contrario sono stati superati; pertanto la prassi attuale prevale nelle valutazioni.
- Nel valutare casi analoghi, il giudice dovrebbe motivare specificamente l'assenza di esigenze cautelari o di ragioni ostative: la mera affermazione generica dell'insussistenza di condizioni ostative è insufficiente.
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