Cassazione Penale, Sentenza n. 21088/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata (artt. 640, comma 2, n.2-bis e 61, comma 1, n.5 c.p.). Due motivi: 1) nullità dell'ordinanza che rigettava la richiesta di rinvio e di concessione di termini a difesa a seguito della revoca del precedente difensore e della nomina di un nuovo difensore (asserita impossibilità di accesso al fascicolo e tardività dei depositi telematici); 2) errata computazione della prescrizione perché la Corte avrebbe illegittimamente computato la sospensione per il periodo legato all'emergenza COVID (art. 159 c.p. e art. 83, comma 9, DL n.18/2020), nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma emergenziale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il rilievo di nullità si fondasse su un presupposto fattuale non provato: non risultava che il nuovo difensore (o il sostituto) avesse tempestivamente depositato la nomina o richiesto copie in tempo utile rispetto all'udienza, e la richiesta di rinvio pervenuta via pec il giorno prima dell'udienza era priva di fondamento; la Corte territoriale ha legittimamente rigettato il rinvio e proceduto, in mancanza del difensore, alla nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.97, comma 4, c.p.p. Sul secondo motivo, la Corte ha verificato le sospensioni registrate nei verbali (97 giorni per astensione avvocati, 64 giorni per il rinvio COVID tra il 10/03/2020 e l'11/06/2020 in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite, e 62 giorni per legittimo impedimento del difensore), per un totale di 223 giorni di sospensione; ne consegue che il reato non era prescritto alla data del 03/03/2022 (la prescrizione maturava il 12/03/2022). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., comma 2, n. 2-bis
Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa aggravata; applicata in sede di merito per la condanna dell'imputato
art. 61 cod. pen., comma 1, n. 5
Aggravante richiamata nella motivazione di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) e lett. b)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati dal ricorrente infondati o basati su presupposti fattuali non provati, quindi non idonei a fondare la cassazione
artt. 108 e 484 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla nullità degli atti processuali e alla regolarità del deposito della nomina; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione in assenza di prova della tempestività e della concreta impossibilità di accesso al fascicolo
art. 97 cod. proc. pen., comma 4
Consente la nomina d'ufficio di un difensore quando il difensore di fiducia non è intervenuto: applicata legittimamente dalla Corte d'appello in udienza per garantire il diritto di difesa
art. 159 cod. pen.
Norma che disciplina gli effetti delle cause di sospensione e interruzione della prescrizione; la Corte di merito ha ritenuto legittimo computare anche la sospensione correlata ai rinvii per l'emergenza epidemiologica in presenza di effettiva stasi processuale
art. 83, comma 9, D.L. n. 18/2020
Normativa emergenziale citata dal ricorrente; nonostante la successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni profili, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione pratica delle sospensioni del processo nel periodo di stasi effettiva, conformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata alla luce dell'inammissibilità del ricorso
Sezioni Unite, ordinanza n. 5292/26.11.2020 (Rv. 280432 - 03)
Giurisprudenza citata per sostenere che, quando il processo abbia subito una effettiva stasi per l'emergenza epidemiologica, il rinvio disposto con provvedimento del capo dell'ufficio può valere come sospensione computabile ai fini della prescrizione
Corte Cost. sentenza n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato nella motivazione relativa alle sanzioni per ricorsi infondati/inammissibili
Massime di principio
- Le censure di nullità o di illegittimità processuale in Cassazione devono poggiare su fatti provati: affermazioni fattuali non comprovate (es. mancato deposito della nomina o mancato accesso al fascicolo) rendono il motivo inammissibile
- La tempestività della richiesta di copie o del deposito della nomina del difensore è cruciale: la richiesta last-minute (ad esempio il giorno prima dell'udienza) rischia di essere ritenuta inidonea a giustificare un rinvio
- In assenza del difensore di fiducia la Corte può legittimamente nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.97 c.p.p. per garantire il diritto alla difesa e proseguire l'udienza
- Le sospensioni legate all'emergenza COVID possono essere computate ai fini della prescrizione quando dalla documentazione processuale risulti una effettiva stasi del procedimento e si segua l'orientamento delle Sezioni Unite; l'onere di dimostrare erronee computazioni della prescrizione grava su chi impugna
- In sede di Cassazione la verifica delle date di sospensione/interruzione della prescrizione si fonda sui verbali e sugli atti di causa: differenze temporali vanno provate documentando i provvedimenti o i verbali rilevanti
- Il rigetto di un ricorso per inammissibilità comporta tipicamente condanna alle spese e, se previsto, al versamento di somme a titolo di ammenda/cassa per le ammende (art.616 c.p.p.)
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