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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/955

Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060

Normativa europea32023R0955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un Fondo sociale per il clima finanziato da entrate ETS, con l’obiettivo di accompagnare la transizione climatica riducendone gli impatti sociali sui soggetti più vulnerabili. Il sostegno è subordinato alla presentazione e approvazione, da parte della Commissione, di piani sociali per il clima elaborati dagli Stati membri e orientati a misure strutturali e, in via temporanea, a sostegni diretti al reddito. Il meccanismo si fonda su un forte impianto di programmazione, monitoraggio, controlli antifrode, condizionalità sui risultati e complementarità con altri strumenti UE, inclusa la politica di coesione. Il regolamento modifica inoltre il regolamento (UE) 2021/1060 per consentire trasferimenti di risorse dal e verso il Fondo nel quadro della gestione concorrente.

Istituisce un Fondo sociale per il clima per il periodo 2026-2032 a sostegno degli Stati membri nella mitigazione dell’impatto sociale dell’estensione del sistema ETS agli edifici e al trasporto su strada, e modifica il regolamento (UE) 2021/1060.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per la presentazione, valutazione, finanziamento e attuazione di piani sociali per il clima destinati a famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, con particolare attenzione a povertà energetica e povertà dei trasporti. Copre misure e investimenti nazionali, locali e regionali relativi a efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, decarbonizzazione del riscaldamento e raffrescamento, mobilità e trasporti a zero o basse emissioni, nonché sostegno diretto temporaneo al reddito. Il regolamento opera dal 30 giugno 2024, mentre il Fondo è previsto per il periodo 2026-2032; sono previste specifiche deroghe e regole sul coordinamento con la politica di coesione, sul trasferimento di risorse e sulla gestione finanziaria.

Regolamento (UE) 2023/955 che istituisce un Fondo sociale per il clima e modifica il regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento istituisce uno strumento finanziario europeo volto a mitigare gli effetti sociali dell’estensione del sistema ETS agli edifici e al trasporto su strada. La logica di fondo è quella di accompagnare la transizione climatica con misure mirate a famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, evitando che l’aumento dei costi energetici e di mobilità produca effetti regressivi.

La disciplina è costruita su un modello di programmazione per piani nazionali, con forte controllo della Commissione, pagamento legato ai risultati, obblighi di consultazione, condizionalità finanziaria e regole dettagliate di monitoraggio e tutela del bilancio dell’Unione. Il regolamento interviene anche sul regolamento (UE) 2021/1060 per consentire trasferimenti di risorse tra il Fondo sociale per il clima e i fondi in gestione concorrente.

Contesto e finalità

Il preambolo richiama l’Accordo di Parigi, il Green Deal europeo, la normativa europea sul clima e l’esigenza di una transizione "giusta e inclusiva". Il legislatore UE evidenzia che l’inclusione di edifici e trasporto su strada nel sistema ETS può incentivare investimenti in efficienza energetica e decarbonizzazione, ma comporta nel breve periodo un possibile aumento dei costi per famiglie e utenti dei trasporti. Da qui la necessità di un Fondo dedicato, finanziato con una parte dei proventi ETS.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il Fondo si rivolge agli Stati membri, che sono tenuti a elaborare e presentare piani sociali per il clima. I beneficiari finali delle misure sono le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, con particolare attenzione alla povertà energetica e alla povertà dei trasporti. Le misure possono essere nazionali, locali o regionali e riguardare sia interventi strutturali sia, in via temporanea, sostegni diretti al reddito.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce definizioni operative decisive per l’applicazione del regolamento. Tra le più rilevanti vi sono:

  • povertà energetica, intesa come impossibilità della famiglia di accedere a servizi energetici essenziali per un tenore di vita dignitoso;
  • povertà dei trasporti, come incapacità o difficoltà di sostenere costi o accedere ai trasporti necessari;
  • famiglia, microimpresa, famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti;
  • ristrutturazione edilizia e sistema tecnico per l’edilizia;
  • clienti attivi, comunità energetiche dei cittadini, comunità di energia rinnovabile e scambio tra pari di energia rinnovabile;
  • veicolo a zero e a basse emissioni.

Obiettivi del Fondo

L’obiettivo generale è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell’ETS per edifici e trasporto su strada. Gli obiettivi specifici consistono nel sostenere i gruppi vulnerabili attraverso:

  • sostegno diretto temporaneo al reddito;
  • misure e investimenti per aumentare l’efficienza energetica degli edifici;
  • decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, anche mediante integrazione di rinnovabili e stoccaggio;
  • migliore accesso a mobilità e trasporti a zero e basse emissioni.

Piani sociali per il clima: struttura e contenuto

Ogni Stato membro deve presentare un piano sociale per il clima. Il piano deve includere misure coerenti per attenuare l’impatto della fissazione del prezzo del carbonio su famiglie, microimprese e utenti dei trasporti vulnerabili, assicurando nel contempo la coerenza con il piano nazionale integrato energia-clima.

Il contenuto minimo del piano è molto dettagliato: analisi degli impatti attesi, identificazione delle categorie vulnerabili, criteri di applicazione delle definizioni di povertà, traguardi e obiettivi, costi, contributo nazionale, monitoraggio, consultazione pubblica, prevenzione frodi, considerazione delle specificità geografiche e, se del caso, della disparità di genere. I piani devono inoltre essere coerenti con altri strumenti UE e nazionali, tra cui coesione, RRF, Fondo per una transizione giusta e strategie di ristrutturazione edilizia.

Consultazione e governance nazionale

Il regolamento richiede una consultazione pubblica con autorità locali e regionali, parti sociali, società civile, organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi. La Commissione valuta anche se il piano sia stato elaborato in modo partecipato. Inoltre, gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica, e la Commissione deve favorire lo scambio di buone pratiche.

Misure ammissibili

Le misure finanziabili riguardano soprattutto il settore edilizio e la mobilità:

  • ristrutturazione edilizia, in particolare degli edifici con peggiore prestazione energetica;
  • alloggi efficienti e accessibili, inclusi quelli sociali;
  • decarbonizzazione di riscaldamento, raffrescamento e cottura;
  • accesso a informazione, educazione e consulenza;
  • sostegno a enti pubblici e privati, inclusi i fornitori di alloggi sociali;
  • veicoli e biciclette a zero e basse emissioni, infrastrutture di ricarica e rifornimento;
  • trasporto pubblico accessibile, mobilità condivisa e mobilità attiva.

Il sostegno diretto temporaneo al reddito è consentito solo come misura transitoria, decrescente nel tempo, e collegata a misure strutturali. I relativi costi non possono superare il 37,5 % dei costi totali stimati del piano. L’assistenza tecnica è limitata al 2,5 %.

Finanziamento del Fondo

Il Fondo è finanziato in via eccezionale e temporanea da entrate ETS, con un importo massimo di 65 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 2026-2032. Se l’avvio del nuovo ETS per edifici e trasporto su strada è rinviato al 2028, il tetto scende a 54,6 miliardi di EUR. La ripartizione tra Stati membri è effettuata secondo una metodologia indicata negli allegati, che considera variabili come popolazione a rischio di povertà in aree rurali, emissioni derivanti dall’uso di combustibili nelle famiglie, arretrati nelle bollette, popolazione, RNL pro capite e quote di emissioni di riferimento.

Contributo nazionale e trasferimenti con la politica di coesione

Ogni Stato membro deve contribuire almeno per il 25 % dei costi totali stimati del proprio piano. È inoltre possibile:

  • trasferire al Fondo risorse dei programmi in gestione concorrente;
  • trasferire fino al 15 % della dotazione finanziaria annuale massima del Fondo a programmi in gestione concorrente.

Il regolamento insiste sulla complementarità, sull’addizionalità e sul divieto di doppio finanziamento. Le spese nazionali ordinarie non devono essere sostituite dal Fondo, salvo casi giustificati.

Valutazione della Commissione e approvazione dei piani

La Commissione valuta i piani entro cinque mesi, secondo criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. La valutazione considera, tra l’altro, la capacità del piano di rispondere all’impatto sociale dell’ETS, la conformità al principio DNSH, la qualità dei traguardi e degli obiettivi, la sostenibilità dei costi e l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno.

In caso di esito positivo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che fissa misure, importi, traguardi, obiettivi, contributo nazionale, indicatori e modalità di monitoraggio. In caso di carenze nei controlli, può richiedere misure correttive prima del primo pagamento.

Modifiche dei piani

Se sopravvengono circostanze oggettive, in particolare dovute agli effetti reali dell’inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell’ETS, lo Stato membro può presentare un piano modificato. La Commissione valuta il piano modificato entro tre mesi. Sono ammesse anche modifiche di lieve entità, comprese variazioni inferiori al 5 % di un obiettivo o correzioni di errori materiali, con mera notifica alla Commissione.

Entro il 15 marzo 2029 ciascuno Stato membro deve valutare l’adeguatezza del proprio piano in relazione agli effetti reali dell’inclusione ETS e presentare tale valutazione con la relazione intermedia nazionale integrata energia-clima.

Erogazione delle risorse, sospensione e recupero

I pagamenti sono subordinati al conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi. Le domande di pagamento si presentano una o due volte l’anno, entro il 31 luglio o il 31 dicembre. La Commissione adotta una decisione di autorizzazione all’erogazione, e il termine di pagamento decorre dalla comunicazione di tale decisione.

Se i traguardi non sono raggiunti, il pagamento può essere sospeso; se non vi sono progressi concreti entro 15 mesi dalla conclusione dell’accordo, la Commissione può risolvere l’accordo e disimpegnare la dotazione. In caso di carenza di entrate, i pagamenti agli Stati membri sono effettuati su base proporzionale, con priorità nel ciclo successivo a chi ha subito ritardi.

Controlli, antifrode e protezione del bilancio UE

Il regolamento contiene un impianto molto articolato di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Gli Stati membri devono disporre di sistemi di controllo interno efficaci, procedure di gestione, audit e conservazione dei dati, e devono prevenire, individuare e correggere frodi, corruzione, conflitti di interessi e duplicazioni di finanziamento.

Sono previsti obblighi di dichiarazione di gestione, sintesi degli audit, accesso ai dati per Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO, nonché la pubblicazione di dati selezionati in formato aperto. I dati personali possono essere trattati solo nei limiti necessari e secondo la disciplina GDPR e quella applicabile alle istituzioni UE.

Monitoraggio, trasparenza e valutazione

Gli Stati membri rendono conto dell’attuazione del piano ogni due anni, insieme alla relazione intermedia nazionale integrata energia-clima. La Commissione utilizza indicatori comuni contenuti nell’allegato IV per monitorare i progressi e valutare gli obiettivi del Fondo.

Sono previsti obblighi di trasparenza nei confronti di Parlamento europeo e Consiglio, un dialogo sociale per il clima e una relazione di valutazione della Commissione due anni dopo l’avvio dell’attuazione dei piani. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione deve presentare una valutazione ex post indipendente.

Modifica del regolamento (UE) 2021/1060

L’articolo 28 inserisce nel regolamento sulle disposizioni comuni l’articolo 26 bis, che disciplina le risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima. Tali risorse restano definite come entrate con destinazione specifica esterne e, quando sono attuate in gestione concorrente, devono rispettare le regole del regolamento 2021/1060 e quelle del fondo di destinazione. Sono previste regole speciali sui riesami intermedi, sulla flessibilità e sul disimpegno.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 30 giugno 2024, in coerenza con il termine di recepimento della direttiva (UE) 2023/959 sul capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del Fondo e finalità

L’articolo 1 istituisce il Fondo sociale per il clima per il periodo 2026-2032 e ne delimita la funzione: fornire sostegno finanziario agli Stati membri per misure e investimenti inclusi nei piani sociali per il clima. Il sostegno è destinato a famiglie, microimprese e utenti dei trasporti vulnerabili, in particolare in condizioni di povertà energetica o di povertà dei trasporti, colpiti dall’inclusione di edifici e trasporto su strada nel sistema di scambio di quote di emissione di cui alla direttiva 2003/87/CE.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, povertà energetica, povertà dei trasporti, costi totali stimati del piano, dotazione finanziaria, traguardo, obiettivo, famiglia, microimpresa, famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili, utenti vulnerabili dei trasporti, ristrutturazione edilizia, sistema tecnico per l’edilizia, cliente attivo, comunità energetica dei cittadini, comunità di energia rinnovabile, scambio tra pari di energia rinnovabile e veicolo a zero e a basse emissioni.

Obiettivi del Fondo

L’articolo 3 stabilisce un obiettivo generale di transizione socialmente equa verso la neutralità climatica e obiettivi specifici di sostegno tramite aiuti diretti temporanei al reddito e misure/investimenti per efficienza energetica degli edifici, decarbonizzazione del riscaldamento e raffrescamento, integrazione delle rinnovabili e dello stoccaggio, e migliore accesso a mobilità e trasporti a zero e basse emissioni.

Piani sociali per il clima: contenuto e coerenza

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano la predisposizione dei piani da parte di ciascuno Stato membro, la consultazione pubblica obbligatoria con autorità locali e regionali, parti sociali e altri portatori di interessi, e il contenuto minimo dei piani. I piani devono includere misure e investimenti, stime degli impatti sociali e territoriali, numero di beneficiari vulnerabili, criteri di applicazione delle definizioni di povertà, traguardi e obiettivi, costi, contributo nazionale, conformità al principio DNSH, sistemi di monitoraggio e prevenzione frodi, considerazione delle specificità geografiche e, se del caso, della disparità di genere. Devono inoltre essere coerenti con i piani energia-clima, il pilastro sociale, la coesione, il dispositivo per la ripresa e resilienza, il Fondo per una transizione giusta e le strategie di ristrutturazione edilizia.

Misure e investimenti ammissibili e sostegno diretto al reddito

L’articolo 8 elenca le misure finanziabili, tra cui ristrutturazione edilizia, accesso ad alloggi efficienti e abbordabili, decarbonizzazione di riscaldamento/raffrescamento/cottura, informazione e consulenza, sostegno a enti pubblici e privati, veicoli e biciclette a zero e basse emissioni, infrastrutture di ricarica/rifornimento, trasporto pubblico accessibile e mobilità condivisa. Il sostegno diretto al reddito è ammesso solo se temporaneo, decrescente nel tempo e connesso a misure strutturali; non può superare il 37,5 % dei costi totali stimati del piano. I costi per assistenza tecnica non possono superare il 2,5 %.

Risorse finanziarie e dotazione per Stato membro

L’articolo 10 prevede una dotazione massima di 65 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 1° gennaio 2026-31 dicembre 2032, ridotta a 54,6 miliardi di EUR se l’avvio del nuovo ETS per edifici e trasporto su strada è rinviato al 2028 ai sensi dell’articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE. Le risorse derivano da entrate con destinazione specifica esterne provenienti da quote ETS. Gli allegati I e II stabiliscono la metodologia di ripartizione e le quote massime per ciascuno Stato membro.

Contributo nazionale, trasferimenti e complementarità con altri fondi

L’articolo 15 impone agli Stati membri un contributo nazionale minimo pari al 25 % dei costi totali stimati dei piani. L’articolo 11 consente trasferimenti di risorse verso il Fondo dai programmi in gestione concorrente e, viceversa, trasferimenti dal Fondo a tali programmi fino al 15 % della dotazione finanziaria annuale massima. L’articolo 13 ribadisce l’addizionalità del Fondo e il divieto di sostituire spese nazionali correnti o duplicare finanziamenti dell’Unione.

Valutazione dei piani e decisione della Commissione

Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano la valutazione della Commissione su pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza del piano, con termini di osservazione entro due mesi, decisione entro cinque mesi, e entro tre mesi per i piani modificati. La Commissione può approvare, respingere o richiedere integrazioni; in caso di valutazione positiva adotta un atto di esecuzione che fissa misure, costi, traguardi, obiettivi, dotazione massima, contributo nazionale, indicatori e modalità di accesso ai dati. Sono previste modifiche per circostanze oggettive e aggiornamenti di lieve entità inferiori al 5 % di un obiettivo.

Impegno, pagamenti, sospensione e recupero

Gli articoli 19 e 20 prevedono la conclusione di un accordo giuridico specifico tra Commissione e Stato membro e l’erogazione del Fondo a rate subordinate al conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi. Le domande di pagamento possono essere presentate una o due volte l’anno, entro il 31 luglio o il 31 dicembre. Sono disciplinate sospensione, riduzione proporzionale, risoluzione degli accordi e disimpegno in caso di mancati progressi o mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché il pagamento proporzionale se le entrate disponibili non bastano a coprire tutte le domande.

Tutela degli interessi finanziari, controllo e antifrode

L’articolo 21 impone agli Stati membri sistemi di controllo interno efficaci, misure contro frodi, corruzione, conflitti di interessi e duplicazione dei finanziamenti, obblighi di dichiarazione di gestione, sintesi degli audit, registrazione elettronica di dati standardizzati e accesso a Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO. Sono richiamate le regole su protezione del bilancio UE e sul trattamento dei dati personali. Gli allegati III e le disposizioni correlate dettagliano i requisiti di controllo interno.

Monitoraggio, trasparenza e riesame

Gli articoli 23-27 disciplinano informazione e visibilità, pubblicazione dei dati, monitoraggio biennale nell’ambito delle relazioni integrate energia-clima, trasparenza verso Parlamento e Consiglio, dialogo sociale per il clima, relazione di valutazione a due anni dall’avvio dei piani ed entro il 31 dicembre 2033 una valutazione ex post indipendente. Sono previsti anche possibili proposte di modifica se il Fondo debba essere adattato a evoluzioni del quadro finanziario o della classificazione delle entrate ETS.

Modifica del regolamento (UE) 2021/1060

L’articolo 28 inserisce l’articolo 26 bis nel regolamento (UE) 2021/1060 per disciplinare le risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima, qualificandole come entrate con destinazione specifica esterne, le relative regole di programmazione, attuazione, esclusioni da taluni riesami e norme di disimpegno. È prevista l’esclusione dei trasferimenti verso programmi Interreg.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 29 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 30 giugno 2024, data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2023/959 per il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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