Regolamento (UE) 2023/939
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/939 della Commissione del 10 maggio 2023 che revoca l’approvazione della sostanza attiva ipconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l’approvazione dell’ipconazolo perché non risultano più soddisfatti i criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per l’elevato rischio a lungo termine per i volatili e per la classificazione della sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 1B. Di conseguenza, viene aggiornato l’elenco europeo delle sostanze attive approvate e viene abrogato il precedente atto di approvazione del 2014. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Revoca dell’approvazione della sostanza attiva ipconazolo e conseguente aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva ipconazolo, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, per effetto delle misure transitorie, alle autorità competenti degli Stati membri incaricate di revocare le autorizzazioni nazionali dei relativi prodotti. Opera nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con effetti nell’intero territorio dell’Unione europea e nel SEE. Non disciplina nuove autorizzazioni di prodotti, ma la cessazione dell’approvazione e i termini per la dismissione; resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Revoca dell’approvazione dell’ipconazolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/939 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e revoca l’approvazione dell’ipconazolo come sostanza attiva. La scelta deriva dall’esito del riesame dei dati di conferma e della valutazione del rischio, che ha evidenziato criticità non superabili rispetto ai criteri di approvazione previsti dalla disciplina unionale.
Contesto e motivazioni del provvedimento
L’ipconazolo era stato approvato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 ed era incluso nell’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nel riesame successivo sono emersi, da un lato, un elevato rischio a lungo termine per i volatili e, dall’altro, la classificazione della sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 1B a seguito del parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA e della successiva modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 tramite il regolamento delegato (UE) 2020/1182.
La Commissione richiama in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1107/2009, secondo cui una sostanza attiva può essere approvata solo se i prodotti fitosanitari che la contengono non hanno effetti inaccettabili sull’ambiente, in particolare sulle specie non bersaglio, tra cui i volatili. Richiama inoltre l’allegato II, punto 3.6.4, che consente l’approvazione solo se la sostanza non è classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B, salvo ipotesi di esposizione umana trascurabile nelle condizioni realistiche d’uso.
Valutazione scientifica e procedimento
Il procedimento ha coinvolto la valutazione dei dati di conferma da parte dello Stato membro relatore iniziale, poi riesaminata dagli Stati membri e dall’EFSA. La Commissione ha successivamente avviato il contraddittorio con il richiedente, ha chiesto un ulteriore esame all’EFSA e ha considerato le osservazioni presentate anche alla luce della valutazione del nuovo Stato membro relatore, il Belgio.
Secondo la dichiarazione EFSA del 1° febbraio 2022, l’esposizione alimentare sarebbe trascurabile perché i residui negli alimenti risultano inferiori al valore di default di 0,01 mg/kg; tuttavia permangono incertezze sull’esposizione di operatori e lavoratori, a causa dei limiti degli studi presentati. La stessa EFSA ha confermato che gli impieghi rappresentativi dell’ipconazolo comportano un elevato rischio a lungo termine per i volatili.
Effetti normativi principali
L’articolo 1 revoca formalmente l’approvazione dell’ipconazolo. L’articolo 2 adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando la riga relativa alla sostanza dall’allegato, parte B. L’articolo 5 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014, che costituiva il precedente atto di approvazione.
Sul piano operativo, l’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ipconazolo entro il 31 agosto 2023. L’articolo 4 consente l’eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma stabilisce che esso debba concludersi entro il 29 febbraio 2024.
Rapporti con la disciplina UE e possibilità future
Il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione dell’ipconazolo ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In tal senso, la revoca ha natura sostanzialmente vincolata all’esito negativo della valutazione di rischio e non esclude una futura istruttoria qualora siano presentati nuovi dati idonei.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore fitosanitario, ciò comporta la necessità di verificare tempestivamente l’impatto sulle autorizzazioni nazionali, sulle giacenze e sui tempi di smaltimento, nel rispetto dei limiti fissati dalle misure transitorie e dall’eventuale periodo di tolleranza.
Disposizioni principali
Revoca dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva ipconazolo è revocata ai sensi dell’articolo 1. La decisione si fonda sulla constatazione che non sono più soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii), e all’allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 dispone la soppressione, nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, della riga 73 relativa all’ipconazolo, con conseguente eliminazione della sostanza dall’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ipconazolo entro il 31 agosto 2023.
Periodo di tolleranza
L’articolo 4 prevede che l’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scada entro il 29 febbraio 2024 e che, in ogni caso, debba essere il più breve possibile.
Abrogazione del precedente regolamento di approvazione
L’articolo 5 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014, che aveva originariamente approvato l’ipconazolo e lo aveva inserito nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Entrata in vigore
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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